Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La comunicazione di avvenuta installazione di un tomografo di risonanza magnetica (CAI) è atto dovuto ai sensi del decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, pubblicato in G.U. il 10 ottobre 2018 (abrogato da Decreto 14 gennaio 2021 / ndr). Al fine di facilitare ed uniformare le modalità di comunicazione, anche alla luce dei compiti istituzionali di vigilanza (art. 7 del d.p.r. 8 agosto 1994, n. 542) e degli standard di sicurezza codificati, il responsabile legale della struttura sanitaria che ha installato il tomografo è infatti tenuto a comunicare, entro 60 giorni dall’installazione dell’apparecchiatura, il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dagli standard a tutte le amministrazioni interessate: Regione, Asl, Ministero della salute, Istituto superiore di sanità (Iss) e Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
Le amministrazioni sopra richiamate, per quanto di rispettiva competenza, definiscono ai sensi di legge la documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, in ossequio a quanto testualmente esplicato nel Paragrafo I) Comunicazioni del sopra citato decreto ministeriale. L’Inail, tramite il presente lavoro, intende quindi esplicitare all’utenza cosa si aspetta - per quanto di propria specifica competenza - in relazione al disposto di cui al Paragrafo I) Comunicazioni del sopra citato decreto ministeriale, di fatto per lo più confermando quanto già evidenziato all’utenza in passato, circostanziandolo però ulteriormente, ed arricchendolo di connotazioni tecniche ancor più specifiche e pregnanti. Le indicazioni proposte nascono anche sulla base dell’esperienza maturata nell’analisi delle comunicazioni relative a magneti superconduttori trasmesse all’Inail nel periodo 2014 - 2017, volendo così fornire al lettore la giustificazione di quello che l’Istituto ritiene il migliore approccio da utilizzare per l’elaborazione della CAI, al fine di prevenire lacune, carenze ed eventuali osservazioni che vadano ad appesantire l’istruttoria ispettiva, con ulteriore aggravio anche per gli esercenti.
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