Regolamento (UE) 2022/1176

Regolamento (UE) 2022/1176 / Modifica regolamento cosmetici (filtri UV)
Regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici
GU L 183/51 del 8.7.2022
Entrata in vigore: 28.07.2022
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Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, le voci 4 e 10 sono sostituite dalle seguenti:
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Numero d’ordine
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Identificazione della sostanza
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Condizioni
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Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze
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Denominazione chimica/INN
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Denominazione comune nel glossario degli ingredienti
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Numero CAS
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Numero CE
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Tipo di prodotto, parti del corpo
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Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso
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Altre
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a
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b
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c
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d
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e
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f
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g
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h
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i
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4
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2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone (*1)
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Benzophenone-3
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131-57-7
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205-031-5
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a) Prodotti per il viso, prodotti per le mani e prodotti per le labbra, esclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa b) Prodotti per il corpo, compresi i prodotti spray ad aerosol e a pompa c) Altri prodotti
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a) 6 %
b) 2,2 %
c) 0,5 %
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Per a) e b): concentrazione non superiore allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto a) Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare il 5,5 %. b) Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare l’1,7 %.
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Per a) e b):contiene Benzophenone-3 (*2)
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| 5 |
Estere 2-etilesilico dell’acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico/Octocrilene (*1), (*3) |
Octocrylene |
6197-30-4 |
228-250-8 |
a) Prodotti spray ad aerosol b) Altri prodotti |
a) 9 % b) 10 % |
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(*1) Tuttavia i prodotti cosmetici che contengono tale sostanza e che rispettano le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabili il 27 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 28 luglio 2023.
(*2) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e quando la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto.
(*3) Benzophenone come impurità e/o prodotto di degradazione di Octocrylene deve essere mantenuto al livello di tracce.
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Allegati
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