Regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici
Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze
Denominazione chimica/INN
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti
Numero CAS
Numero CE
Tipo di prodotto, parti del corpo
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso
Altre
a
b
c
d
e
f
g
h
i
4
2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone (*1)
Benzophenone-3
131-57-7
205-031-5
a) Prodotti per il viso, prodotti per le mani e prodotti per le labbra, esclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa b) Prodotti per il corpo, compresi i prodotti spray ad aerosol e a pompa c) Altri prodotti
a) 6 %
b) 2,2 %
c) 0,5 %
Per a) e b): concentrazione non superiore allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto a) Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare il 5,5 %. b) Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare l’1,7 %.
(*1) Tuttavia i prodotti cosmetici che contengono tale sostanza e che rispettano le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabili il 27 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 28 luglio 2023. (*2) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e quando la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto. (*3) Benzophenone come impurità e/o prodotto di degradazione di Octocrylene deve essere mantenuto al livello di tracce.
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consig...