Imprese Energivore (Elettrivore - Gasivore) - Elenchi / Note 29 Luglio 2024
ID 15400 | Rev. 15.0 del 29.07.2024 / Documento completo allegato ed Elenchi 2021/2024
Il Documento allegato illustra la normativa delle imprese a forte consumo di energia, cosiddette "Imprese Energivore" (Elettrivore - Gasivore) e la procedura per la dichiarazioni per l’ottenimento dello sgravio in bolletta secondo il D.M. 21 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per Imprese Energivore", così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021, che ha riformato il precedente Decreto 5 aprile 2013.
Con il Decreto MiTE 21 dicembre 2021 a partire dal 1 Aprile 2022 anche le Imprese Gasivore (come definite) potranno accedere a un sistema di agevolazioni.
Rev. 15.0 del 29.07.2024
Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268 - Decreto prezzi calmierati imprese energivore
FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) - Update 22 luglio 2024
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Rev. 14.0 del 20.07.2024
- Aggiunto 8° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2024
- Aggiunto 7° Elenco imprese a forte consumo energia elettrica - Anno 2024
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Rev. 13.0 del 17.12.2023
- Circolare 55/2023/ELT Apertura Portale Elettrivori dal 01.12.2023 al 22.13.2023
- Aggiunto 10° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023
- Aggiunto 12° Elenco imprese a forte consumo energia elettrica - Anno 2023
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Rev. 12.0 del 27.09.2023
- Aggiunto 8° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023
- Aggiunto 10° Elenco imprese a forte consumo energia elettrica - Anno 2023
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Rev. 11.0 del 19.06.2023
- Aggiunto 5° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023
- Aggiunto 7° Elenco imprese a forte consumo energia elettrica - Anno 2023
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Rev. 10.0 del 19.04.2023
- FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) / Update 17 marzo 2023
- Aggiunto 3° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023
- Aggiunto 5° Elenco imprese a forte consumo energia elettrica - Anno 2023
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Rev. 9.0 del 01.03.2023
- Circolare n. 11/2023/GAS: Apertura Portale Gasivori dal 28.02.2023 al 30.03.2023
- Aggiunto 1° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023
- Aggiunto 3° Elenco imprese a forte consumo energia elettrica - Anno 2023
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Rev. 8.0 del 13.01.2022
- Decreto MiTE 21 dicembre 2021 / Gasivori
- Aggiunte nuove FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) del 22 Dicembre 2022
- Circolare N. 46/2022/GAS / Portale Gasivori
- Aggiunto 1° Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica - Anno 2023
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Il Documento allegato illustra la normativa delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette "Imprese energivore" e la procedura per la dichiarazioni per l’ottenimento dello sgravio in bolletta secondo il D.M. 21 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore" così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021, che ha riformato il precedente Decreto 5 aprile 2013. Disponibili elenchi imprese energivore aggiornati alla data.
A. Disponibili Elenchi imprese energivore (elettrivoire - gasivore) 2021/2023.
B. Riportati gli obblighi principali previsti dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
A. Elenchi
In data 18/12/2021, CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha pubblicato l’elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le pratiche (Ante Riforma D.M. 5 aprile 2013) relative al periodo 2013- 2017, nonchè l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (Post Riforma D.M. 21 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021) trasmesso al SII – Anno 2018 – 2022 con indicazione della classe di appartenenza VAL.x FAT.x. (Vedi i nuovi criteri di cui al Decreto MiTE 21 dicembre 2021 per le imprese a forte consumo di gas - esteso).
Sono oltre 3500 le Imprese elettrivore in Italia che hanno presentato pratiche nel 2023.
Il Portale (CSEA) è aperto dal giorno 01 Dicembre 2023 fino alle ore 23:59 del 22 Dicembre 2023 per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2024.
Il Portale (CSEA) è aperto dal giorno 14 ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 28 novembre 2022 per la raccolta delle dichiarazioni relative al 2023.
Il Portale (CSEA) è stato aperto dal giorno 5 novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 6 dicembre 2021 per la raccolta delle dichiarazioni relative al 2022.
Il Portale è stato aperto in sessione suppletiva dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022
A1. Imprese Energivore (Elettrivore)
Elenchi | ||
XLS | Data | |
7° Elenco 2024 PDF | 7° Elenco 2024 XLS | 20.07.2024 |
12° Elenco 2023 PDF | 12° Elenco 2023 XLS | 17.12.2023 |
10° Elenco 2023 PDF | 10° Elenco 2023 XLS | 27.09.2023 |
7° Elenco 2023 PDF | 7° Elenco 2023 XLS | 18.06.2023 |
5° Elenco 2023 PDF | 5° Elenco 2023 XLS | 18.04.2023 |
3° Elenco 2023 PDF | 3° Elenco 2023 XLS | 18.02.2023 |
1° Elenco 2023 PDF |
1° Elenco 2023 XLS |
18.12.2022 |
12° Elenco 2022 PDF |
12° Elenco 2022 XLS |
18.11.2022 |
10° Elenco 2022 PDF |
10° Elenco 2022 XLS |
18.09.2022 |
9° Elenco 2022 PDF | 9° Elenco 2022 XLS | 18.08.2022 |
8° Elenco 2022 PDF | 8° Elenco 2022 XLS | 18.07.2022 |
7° Elenco 2022 PDF | 7° Elenco 2022 XLS | 18.06.2022 |
6° Elenco 2022 PDF | 6° Elenco 2022 XLS |
18.05.2022 |
5° Elenco 2022 PDF |
5° Elenco 2022 XLS |
18.04.2022 |
4° Elenco 2022 PDF | 4° Elenco 2022 XLS | 18.03.2022 |
1° Elenco 2022 PDF | 1° Elenco 2022 XLS | 18.12.2021 |
13° Elenco 2021 PDF (ultimo 2021) | 13° Elenco 2021 XLX (ultimo 2021) | 18.12.2021 |
A2. Imprese Energivore (Gasivore)
Sono circa 700 le Imprese gasivore in Italia che hanno presentato pratiche nel 2023.
Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione 541/2022/R/gas (di seguito: Delibera) dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, con decorrenza 02 ottobre 2023, il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024.
Circolare n. 46/2023/GAS
CSEA comunica che procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2023 sessione suppletiva a far data dal 28 febbraio 2023 fino alle ore 23:59 del 30 marzo 2023.
CSEA comunica che dal 30 novembre 2022 (fino al 16 Gennaio 2023) è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2023.
Elenchi | ||
XLS | Data | |
8° Elenco 2024 PDF | 8° Elenco 2043 XLS | 20.07.2024 |
10° Elenco 2023 PDF | 10° Elenco 2023 XLS | 17.12.2023 |
8° Elenco 2023 PDF | 8° Elenco 2023 XLS | 27.09.2023 |
5° Elenco 2023 PDF | 5° Elenco 2023 XLS | 18.06.2023 |
3° Elenco 2023 PDF | 3° Elenco 2023 XLS | 18.04.2023 |
1° Elenco 2023 PDF | 1° Elenco 2023 XLS | 18.02.2023 |
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A3. Imprese Energivore (Elettrivore)
Il DM 21 dicembre 2017, così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021, ha ridefinito i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018 (precedente D.M. 5 aprile 2013).
Dal 1° gennaio 2018 vengono classificate a forte consumo di energia le imprese che:
- abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno (1.000.000KWh/anno considerando anche l’autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili) nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (DM 21 dicembre 2017, art. 3), (per la dichiarazione 2022 il triennio di riferimento sarebbe stato 2018-2019-2020, con Delibera 479/2021/R/EEL è stato però esclusa l’annualità 2020 a seguito delle conseguenze economiche, finanziare e di consumo che la pandemia di Covid-19 ha fatto registrare nell’anno 2020)
e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL non inferiore al 20% (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 o 2014 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
e che:
- non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (DM 21 dicembre 2017 art. 3).
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La percentuale di sgravio cambia in base alla classe energetica VAL o FAT:
CLASSE VAL (aziende energivore con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL≥ 20%) ha diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS come da tabella seguente:
Classe di intensità elettrica rispetto al VAL | Livello di contribuzione alla tariffa ASOS |
---|---|
20% ≤iVAL <30% | 2,5% VAL |
30% ≤iVAL <40% | 1,5% VAL |
40% ≤iVAL <50% | 1% VAL |
iVAL ≥50% | 0,5% VAL |
Alle imprese che si possono avvalere della “clausola VAL” si applica un contributo ai costi delle rinnovabili proporzionale rispetto al proprio risultato aziendale.
CLASSE FAT (imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%) ricevono una contribuzione in funzione dell’intensità elettrica su fatturato, come riportato nella tabella seguente:
Classe di intensità elettrica rispetto al VAL | Livello di contribuzione alla tariffa ASOS |
---|---|
iFAT <2% | 100% |
2% ≤iFAT <10% | 55% |
10% ≤iFAT <15% | 40% |
iFAT ≥15% | 25% |
Anche per queste imprese il contributo è proporzionale rispetto al fatturato.
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Le imprese energivore che presentano questi requisiti accedono, come detto, alle agevolazioni del DM 21 dicembre 2017.
...
A4. Imprese Energivore (Gasivore)
...
B. Obblighi imprese Energivore (Elettrivore / Gasivore)
B.1 Diagnosi Energetica e Attuazione interventi della DE o SG ISO 50001
Inoltre devono dare attuazione:
- ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse, o,
- ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001,
nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.
(*) Per le imprese Gasivore la 1° dichiarazione è inerente il 2023
Fig. 1 - Obbligo Diagnosi Energetica (DE) Imprese energivore (Elettrivore e Gasivore)
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (GU n.165 del 18.07.2014) ha, infatti, introdotto l’obbligo di redigere una diagnosi energetica ogni quattro anni per le imprese a forte consumo di energia (energivore) e per le grandi imprese come definite all’art. 2.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
…
Art. 2 Definizioni
…
(v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Prima scadenza: 5 dicembre 2015 / Scaduto
Seconda scadenza: 5 dicembre 2019 / Scaduto
Terza scadenza: 5 dicembre 2023 / Scaduto
Quarta scadenza: 5 dicembre 2027 / Prossimo
…
Ogni 4 anni (salvo altre comunicazioni)
La diagnosi energetica deve essere inviata ad ENEA, a cui il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 affida il compito di istituire, gestire e curare una banca dati alla quale dovranno essere inviati rapporti di diagnosi.
Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73 (GU n.175 del 14.07.2020), che ha modificato il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese energivore, di attuare almeno uno degli interventi di efficienza energetica individuati nella diagnosi energetica nel periodo che intercorre tra una diagnosi energetica e l’altra.
In alternativa a tali obblighi, le imprese energivore possono scegliere di implementare e adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.
Il modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina dell'energy manager (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep).
Le celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna.
Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014.
La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina annuale (entro il 30 aprile) del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager).
Fig. 2 - Obbligo comunicazione Energy Manager
Fig. 1 - Obbligo comunicazione Energy Manager
...
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Art. 19. (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
…
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2.
Tale obbligo di periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.
1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (energivore), recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.
3.bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppon economico, e' definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.
FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) / 22 luglio 2024
Altre informazioni
FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori)
Decreto MiTE 21 dicembre 2021
FAQ Imprese energivore (Decreto 21 dicembre 2017)
Decreto MITE 27 ottobre 2021
Delibera 02 novembre 2021 479/2021/R/eel
Delibera 21 maggio 2019 192 2019/R/eel
Delibera 17 maggio 2018 285/2018/R/eel
Delibera 28 dicembre 2017 921/2017/R/eel
Delibera 28 giugno 2017 481/2017/R/eel
Decreto MISE del 21 Dicembre 2017
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Comunicazione (2014/C 200/01)
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Legge 20 novembre 2017 n. 167
Decreto 5 aprile 2013
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 15.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Collegati
Circolare n. 55/2023/ELT / Dichiarazioni imprese energivore (elettrivore) 2024
Circolare n. 11/2023/GAS
FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori)
Decreto MiTE 21 dicembre 2021
Modulo conversione consumi in tep
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
FAQ Imprese energivore (Decreto 21 dicembre 2017)
Decreto MITE 27 ottobre 2021
Delibera 02 novembre 2021 479/2021/R/eel
Decreto MISE del 21 Dicembre 2017
Delibera 28 giugno 2017 481/2017/R/eel
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Comunicazione (2014/C 200/01)
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Legge 20 novembre 2017 n. 167
Decreto 5 aprile 2013