CIIP: Sicurezza del lavoro settori ferroviario, portuale, marittimo, pesca
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CIIP Lettera 13 aprile 2021 - Sicurezza del lavoro nei settori ferroviario, portuale, marittimo, pesca
ID 13331 | 14.04.2021
Oggetto: sicurezza del lavoro nei settori ferroviario, portuale, marittimo, pesca
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, a cui fanno riferimento 13 Associazioni tecnico scientifiche che operano nel campo della prevenzione, rileva che a distanza di 13 anni non è ancora stata data piena attuazione al D.Lgs. 81/08 e sollecita nuovamente, in particolare, l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3 in materia di adeguamento e armonizzazione con i principi fondamentali del Titolo I della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi (D.Lgs 27 luglio 1999, n. 271), in ambito portuale (D.Lgs 27 luglio 1999, n. 272) e per il settore delle navi da pesca (D.Lgs 17 agosto 1999, n. 298), e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
Tale ritardo crea un’area di incertezza giuridica, disparità di garanzie su sicurezza e igiene del lavoro in questi settori lavorativi, conflitti tra istituzioni deputate alla prevenzione e alla vigilanza e soprattutto assenza di interventi laddove diversi organismi hanno ruoli non chiari e in parte sovrapponibili, il tutto a discapito della tutela dei lavoratori.
Su tali tematiche la Consulta e le Associazione in essa rappresentate si rendono disponibili a partecipare a tavoli di lavoro che, anche nell’ambito dei progetti previsti dal Next Generation EU, possano colmare le lacune da tempo evidenziate sulla imprescindibile tematica della Sicurezza, Salute e Sostenibilità nel nostro ordinamento.
Per quanto riguarda il settore ferroviario si rileva che la legge 191/74 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato):
- riguarda solamente la prevenzione infortuni e non la repressione delle violazioni di legge sulla sicurezza del lavoro né le norme a tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori;
- era destinata specificamente ed esclusivamente ad un soggetto giuridico che rappresentava un’articolazione diretta dello Stato, che oramai da oltre 20 anni non esiste più. Tale norma è divenuta obsoleta e incompatibile con l’attuale contesto sociale, economico e giuridico del sistema ferroviario italiano tanto da risultare incongrua e di difficile attuazione per le nuove imprese di diritto privato succedute all’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato;
- non è applicabile alla galassia delle numerose nuove imprese che operano nel settore ferroviario;
- all’art. 35, prevede, per quanto riguarda la prevenzione infortuni, la “vigilanza congiunta” tra Ispettorato del Lavoro e “Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato” che non ha più motivo di esistere essendo le imprese del gruppo SpA o aziende private; inoltre, nonostante la specificità' del servizio ferroviario, effettivamente esistente, non sono più giustificati poteri di auto-vigilanza delle aziende interessate evocando anche dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra imprese e tra gli stessi lavoratori;
La prevenzione e vigilanza sui rischi per la salute dei lavoratori è esercitata dai Servizi PSAL delle ASL che intervengono da anni in diversi ambiti (es. sistema vigilante a bordo dei treni e nuovo sistema con telecamera ad infrarossi, primo soccorso, stress lavoro correlato, movimenti ripetitivi, sorveglianza sanitaria, esposizione a rumore, vibrazioni e microclima) ed anche in occasione di profonde ristrutturazioni (es. Stazione Centrale di Milano) oltre che per indagini su infortuni;
- già nel 2012, quindi più di 8 anni fa, il tavolo istituito dal Ministero Trasporti con la presenza dei Ministeri Salute e Lavoro, Regioni, ANSF, Gruppo FS, RFI, OO.SS. aveva concluso i lavori predisponendo una proposta di Decreto Interministeriale condivisa tra tutti i partecipanti al tavolo tecnico. Da allora nessun ulteriore passo in avanti. Aggiornare rapidamente quella proposta è cosa fattibile in poco tempo colmando finalmente un vuoto normativo e una inadempienza inaccettabile.
Per quanto riguarda il settore portuale, marittimo e della pesca:
- la mancata emanazione dei decreti di coordinamento tra D.Lgs. 81/08 e precedente normativa di settore ha portato i Servizi di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL e quindi il Gruppo di lavoro del Coordinamento interregionale ad elaborare indirizzi operativi su diversi temi (attrezzature di lavoro a bordo nave, sistemi di sicurezza/segnalazione per le operazioni di movimentazione merci, interfaccia nave/porto, formazione RLS, ambienti con sospetto di inquinamento o confinati, attività di riparazione/manutenzione/costruzione navale, demolizioni navali, merci e prodotti chimici pericolosi, accertamenti sanitari periodici di marittimi e pescatori); tali indirizzi, volti ad armonizzare su scala nazionale gli interventi delle ASL, sono il frutto di confronti tra i Servizi PSAL operanti nelle diverse regioni, con le Autorità di Sistema Portuali, le Capitanerie di Porto, gli Uffici di Sanità Marittima, l’Agenzia delle Dogane e le Organizzazione sociali; gli stessi sono sfociati talvolta in prassi formalizzate, in Ordinanze e Decreti ed hanno consentito di continuare a tutelare anche queste categorie di lavoratori in assenza di adeguamenti normativi nazionali;
- questa attività aveva portato già nel 2010, a seguito di molteplici incontri col Ministero dei trasporti e con le parti sociali, alla elaborazione di alcune possibili modifiche della normativa:
- “Regolamento recante norme per il coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca con la disciplina dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi”, depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/07/2010;
- “Regolamento recante disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nei porti marittimi";
- “Regolamento recante disposizioni per il coordinamento della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nell'espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale marittimo e di prove in mare con la disciplina dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e smi"
- sono trascorsi ormai più di 10 anni senza che vi sia stato alcun progresso nella discussione del raccordo dei D.Lgs. del 1999 con il D.Lgs. 81/2008. Il riesame della legislazione vigente è diventato sempre più urgente per la necessità di una sua integrazione con le norme di ratifica o recepimento (L. 113/2013, D.Lgs. 32/2016, DM 12/10/2017 e DM 27/05/2019) di norme ed accordi internazionali ed europei sulle condizioni di lavoro, di sicurezza e salute dei marittimi, della pesca, sul riciclo e le demolizioni navali, sulla commercializzazione di prodotti chimici e biocidi (Convenzioni OIL 186 e OIL 188, Direttiva UE 2013/54, Regolamenti UE 1257/2013, CE 1907/2006-REACH, CE 1207/2008-CLP, UE 528/2012-BPR), con una revisione del DM 20/08/99 per il censimento dell’amianto sulle navi, con il generale processo di riforma della legge sui Porti (L.84/94) nonché con il Decreto sugli ambienti confinati (DPR 177/2011). Quest’ultimo decreto è stato oggetto di un Interpello (n.10/2015) la cui risposta ha solo acuito le sue incertezze interpretative nelle riparazioni e costruzioni navali,.
Anche il settore dei trasporti su gomma vede la presenza di competenze in materia di prevenzione sul lavoro da parte di diverse istituzioni che non si integrano, come invece dovrebbe essere. Ricordiamo che un’alta percentuale di infortuni lavorativi in generale e soprattutto di quelli gravi e mortali si verifica proprio nel trasporto su strada.
Come già auspicato in un precedente documento (“D.Lgs. 81/08 dieci anni dopo” inviato il 18/3/2019 a Ministro Salute, Ministro Lavoro, Presidente Conferenza Regioni e P.A.) si sollecita al più presto l’emanazione dei decreti di cui sopra per realizzare la piena applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro anche nei settori lavorativi dei trasporti in cui non mancano rischi, malattie da lavoro e infortuni anche gravi, che tra l’altro possono coinvolgere anche i cittadini, come i dati e la cronaca dimostrano.
I decreti attuativi, in applicazione dell’art. 1 comma 3 L. 123/2007, non potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze e devono essere integrati nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e smi per assicurare le medesime tutele per tutti i lavoratori, compreso il sistema sanzionatorio verso i responsabili di eventuali inadempienze.
La Commissione ex art. 5 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e smi, potrebbe nel frattempo provvedere ad indicare i criteri per l’azione di prevenzione e vigilanza al fine di uniformare i comportamenti in tutto il territorio nazionale utilizzando i migliori indirizzi già predisposti e le migliori pratiche attuate.
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Fonte: CIIP
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