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Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
GU n.134 del 24/05/1974
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Art. 1.
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attivita' tipicamente industriali nonche' nelle attivita' proprie dell'esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse svolte dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (esclusi gli articoli 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395, primo e secondo comma, 398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonche' le norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l'Azienda predetta esegua direttamente i lavori in essa previsti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concernente "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547";
b) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.ì 164, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" (escluso articolo 11);
c) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo", per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili;
d) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa";
e) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione";
f) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici" (escluso articolo 9 per la parte concernente l'obbligo del collegamento elettrico a terra per le stazioni amplificatrici).
All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonche' le amministrazioni statali, la Compagnia internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente, quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario.
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Modifiche:
- Legge 23 gennaio 1979 n. 25 (in G.U. 06/02/1979, n.36)
Documento allegato elaborato formato doc 2017
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