Regolamento (CE) n. 1881/2006
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Regolamento (CE) n. 1881/2006 / Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Consolidato Marzo 2023
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(GU L 364/5 del 20.12.2006)
Il regolamento è abrogato dal Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023, in GU L 119/103 del 5.5.2023 ed in vigore dal 25.05.2023
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Articolo 1 Norme generali
1. I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.
2. I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.
Articolo 2 Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti
1. Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:
a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.
2. I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.
Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4. Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.
Articolo 3 Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione
1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.
3. I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4. I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.
Articolo 4 Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco
Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:
a) non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;
b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;
c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d) recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.
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Modificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008
REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 362/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014
REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1125 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1137 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015
REGOLAMENTO (UE) 2016/239 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016
REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2017
REGOLAMENTO (UE) 2018/290 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018
REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2019/1901 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1322 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/2040 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1399 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1408 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2021 - Testo consolidato 01.2022
REGOLAMENTO (UE) 2021/2142 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2021 - Testo consolidato 07.2022
REGOLAMENTO (UE) 2022/617 della Commissione del 12 aprile 2022 - Testo consolidato 05.2022
REGOLAMENTO (UE) 2022/2388 della Commissione del 7 dicembre 2022 - Testo consolidato 01.2023
REGOLAMENTO (UE) 2023/465 della Commissione del 3 marzo 2023 - Testo consolidato 03.2023
Rettificato da:
Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag. 47 (629/2008)
Rettifica, GU L 095, 31.3.2012, pag. 14 (1259/2011)
Rettifica, GU L 267, 18.10.2017, pag. 6 (696/2014)
Rettifica, GU L 298, 19.11.2019, pag. 12 (2019/1870)
Rettifica, GU L 310, 2.12.2019, pag. 60 (2019/1870)
Rettifica, GU L 233, 8.9.2022, pag. 92 (2019/1870) - Testo consolidato 01.2023
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