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Regolamento (UE) 2023/465

Regolamento UE 2023 465

Regolamento (UE) 2023/465 / Tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti

ID 19148 | 06.03.2023

Regolamento (UE) 2023/465 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti

GU L 68/51 del 6.3.2023

Entrata in vigore: 26.03.2023
______

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato, parte 3, del regolamento (CE) n. 1881/2006, il punto 3.5 «Arsenico (inorganico)» è sostituito dal seguente:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.5

Arsenico (arsenico inorganico per i punti da 3.5.1 a 3.5.4 e arsenico totale per il punto 3.5.5) (50)

 

3.5.1.

Cereali e prodotti a base di cereali (51)

 

3.5.1.1

Riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco)

0,15

3.5.1.2

Riso parboiled e riso semigreggio

0,25

3.5.1.3

Farina di riso

0,25

3.5.1.4

Cialde di riso, cialdine di riso, cracker di riso, dolci di riso, fiocchi di riso e riso soffiato da colazione

0,30

3.5.1.5

Riso destinato alla produzione di alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia(3)

0,10

3.5.1.6

Bevande analcoliche a base di riso

0,030

3.5.2.

Formule per lattanti(3) (29), formule di proseguimento(3) (29), alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia(3) (29) e formule per bambini nella prima infanzia(29) (57).

 

3.5.2.1

-commercializzati in polvere

0,020

3.5.2.2

-commercializzati allo stato liquido

0,010

3.5.3

Alimenti per la prima infanzia(3),(29)

0,020

3.5.4

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta(14)

0,020

3.5.5

Sale

0,50 ».

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