Decisione (UE) 2020/1421
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Decisione (UE) 2020/1421
Decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio del 1° ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
GU L 329/1 del 09.10.2020
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Il Consiglio dell’Unione Europea
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
(2) L’Unione non è parte contraente dell’ADR né dell’ADN.
(3) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti e applicano l’ADR e 13 Stati membri sono parti contraenti e applicano l’ADN.
(4) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati di tale accordo. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare modifiche degli allegati dell’ADR. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, il comitato di sicurezza e il comitato amministrativo possono adottare modifiche dei regolamenti allegati all’ADN.
(5) Le modifiche adottate durante il biennio 2018-2020 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell’ADN in merito al trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne sono state comunicate alle parti contraenti dell’ADR e dell’ADN in data 1° luglio 2020.
(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito a tali modifiche apportate all’ADR e all’ADN, poiché tali atti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all’ADR e all’ADN. L’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del regolamento concernente il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e dell’ADN, qualora non sia altrimenti disposto negli allegati di detta direttiva. Inoltre, a norma dell’articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l’allegato I, sezione I.1, e l’allegato III, sezione III.1, di tale direttiva al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN.
(7) Le modifiche adottate riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell’ADR e dell’ADN.
(8) Il consenso tecnico sulle modifiche degli allegati dell’ADR e dei regolamenti allegati all’ADN oggetto della presente decisione è stato raggiunto nel WP.15. e nel comitato amministrativo dell’ADN, rispettivamente.
(9) Le modifiche adottate risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione.
(10) È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono parti contraenti dell’ADR e dell’ADN,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle modifiche degli allegati dell’ADR adotatte dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN, adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è di sostenere le modifiche seguenti:
a) progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
b) progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR - addendum (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Add.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
c) progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR - rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
d) progetti di modifica dei regolamenti allegati all’ADN (documento di riferimento ECE/ADN/54; notifica del depositario C.N.273.2020.TREATIES-XI.D.6);
e) Progetti di modifica del Regolamento allegato all’ADN - rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25; notifica del depositario C.N.309.2020.TREATIES-XI.D.6); e
f) progetti di modifica dei regolamenti allegati all’ADN(documento di riferimento ECE/ADN/54/Add.1; notifica del depositario C.N.367.2020.TREATIES-XI.D.6).
2. Modifiche marginali di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 2.
Articolo 2
Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN esprimono congiuntamente nell’interesse dell’Unione la posizione dell’Unione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati all’ADR e al regolamento allegato all’ADN sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
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