Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.922
/ Documenti scaricati: 31.175.994
/ Documenti scaricati: 31.175.994
Helsinki, 14 aprile 2021
L'ECHA raccomanda alla Commissione europea di aggiungere sette sostanze, inclusi i ciclosilossani D4, D5 e D6, all'elenco delle autorizzazioni. Una volta nell'elenco, le aziende dovranno richiedere l'autorizzazione per continuare a utilizzarle.
D4, D5 e D6 sono considerati dannosi per l'ambiente e la salute umana. L'ECHA ha assegnato la priorità a queste sostanze chimiche nell'elenco di sostanze candidate perché sono pericolose, prodotte in grandi quantità e ampiamente utilizzate.
Alcuni usi dei ciclosilossani sono già limitati o in procinto di essere limitati nei prodotti di consumo e nella maggior parte degli usi professionali ai sensi del REACH. I ciclosilossani hanno ricevuto la priorità per l'inclusione nell'elenco delle autorizzazioni poiché alcuni dei loro usi, ad esempio la produzione industriale di elettronica e alcuni usi professionali come il lavaggio a secco in sistemi chiusi, non sono coperti dalle attività di restrizione.
Il terfenile idrogenato è considerato nocivo per l'ambiente. La sostanza è utilizzata come fluido termovettore principalmente in installazioni industriali così come in adesivi, sigillanti, rivestimenti, inchiostri e vernici e può essere trovata anche in alcuni articoli in plastica.
Le altre tre sostanze - DCHP, ottaborato di disodio e TMA - sono considerate dannose per la salute umana. Possono essere utilizzati per sostituire sostanze con strutture chimiche simili e usi che sono già stati raccomandati o inclusi nell'elenco di autorizzazione.
La decisione finale di includere queste sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nell'elenco delle autorizzazioni sarà presa dalla Commissione europea insieme agli Stati membri dell'UE e al Parlamento europeo. Queste decisioni indicheranno anche le date entro le quali le aziende dovranno richiedere all'ECHA l'autorizzazione a continuare a utilizzare le sostanze.
...
Fonte: ECHA
Collegati
ID 16371 | 11.04.2022 / In allegato Regolamento
Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegat...
ID 1739 | Update 04.02.2025
Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con s...
ETICHETTATURA PRODOTTI DISINFETTANTI
L’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 definisce i biocidi come “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024