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ID 20895 | 05.12.2023 / In allegato
Proposta di regolamento di modifica Regolamento (UE) 2019/1021 (Regolamento POPs) presentata dalla Commissione europea il 4 dicembre 2023 ed in consultazione pubblica fino al 1° gennaio 2024.
L'acido perfluorottanosolfonico e i suoi derivati (PFOS) figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 ("voce PFOS"). A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del egolamento (UE) 2019/1021, la voce PFOS nell'allegato I comprende i limiti di contaminanti in tracce non intenzionali (UTC) nelle sostanze, nelle miscele e negli articoli ai punti 1 e 2 della quarta colonna e uno specifico esenzione per l'uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura non decorativa di cui al punto 4. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/102, la Commissione può modificare le voci esistenti per adattarle al progresso scientifico e tecnico.
Il PFOS è stato il primo composto perfluoroalchilico (PFAS) ad essere regolamentato nell'UE e gli UTC sono stati fissati molto tempo fa. Pertanto, è molto improbabile che sia ancora presente nelle sostanze e nelle miscele al livello dell'attuale UTC (10 mg/kg). L'ECHA ha effettuato uno screening del fascicolo di registrazione REACH e non ha riscontrato alcuna indicazione della presenza di PFOS come impurità nelle sostanze e nelle miscele.
Per quanto riguarda l’UTC per gli articoli, gli usi dei PFOS erano molto simili a quelli del PFOA, un altro PFAS elencato nell’allegato I del regolamento 2019/1021 (ad esempio, rivestimento di tessuti e pelle, uso nei semiconduttori, ecc.). Non vi è alcuna indicazione che sia necessario un limite diverso da quello del PFOA.
Inoltre, il modo in cui la voce PFOS è descritta nella colonna 1 è diversa da quella del PFOA, poiché dice "PFOS e suoi derivati", mentre per il PFOA dice "PFOA, i suoi sali e composti correlati al PFOA". In entrambi i casi l'intenzione è quella di coprire l'intero gruppo di sostanze compresi PFOS/PFOA, i loro sali e le sostanze che si degradano in PFOS e PFOA.
Infine, la voce PFOS, al punto 5, fa riferimento alla disponibilità di metodi analitici, mentre nessun'altra voce del regolamento POP specifica tali dettagli.
Per questi motivi è opportuno apportare le seguenti modifiche:
- allineare la dicitura dell'identificazione della sostanza per la voce PFOS con quella del PFOA;
- introdurre un livello UTC per il PFOS e i suoi sali pari a 0,025 mg/kg (in linea con quello previsto per il PFOA);
- ridurre l'UTC per le sostanze correlate al PFOS in sostanze, miscele e articoli a 1 mg/kg (in linea con quello per il PFOA);
- eliminare il punto 5.
Per quanto riguarda l'esenzione specifica per l'uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura non decorativa, il 2 giugno 2022 la Commissione ha consultato un gruppo di esperti (la "riunione POPs CA") e non vi sono state obiezioni alla proposta di eliminare questa esenzione specifica.
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Fonte: CE
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