Slide background
Slide background




Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189

ID 15063 | | Visite: 2356 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/15063

Decreto sanzioni mercurio

Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189 / Decreto sanzioni mercurio

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.

(GU n.285 del 30.11.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021

...

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento.

Art. 3. Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

1. Chiunque effettua un’operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all’allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento è punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Art. 4. Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio

1. Chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui all’allegato III, parti I e II, del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonché delle miscele di mercurio di cui all’allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
3. Gli operatori economici che violano le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
4. Chiunque svolge attività di estrazione e trasformazione dell’oro in violazione di quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Gli odontoiatri che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la chiusura temporanea dell’attività fino all’installazione di idonei separatori di amalgama.
7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente secondo quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 6 del regolamento, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

Art. 5. Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio

1. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11 del regolamento, lettere a), b) e c) , che non trasmettono le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento nel termine previsto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro.
4. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, ovvero lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, che non ottemperano agli obblighi di cui all’articolo 14 del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
5. Gli operatori economici che forniscono le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del regolamento in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

Art. 6. Attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della salute, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16.

Art. 7. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. Abrogazione

1. Il Decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 25 è abrogato.

Vedi:

1. Tabella di lettura Sanzioni mercurio

2. Testo coordinato mercurio

Testo coordinato mercurio

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189.pdf)Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189
 
IT1496 kB204

Tags: Chemicals Convenzione Minamata Mercurio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linee guida Norme di sicurezza e componenti per i refrigeranti infiammabili
Mar 28, 2023 37

Norme di sicurezza e componenti per i refrigeranti infiammabili

Linee guida Norme di sicurezza e componenti per i refrigeranti infiammabili ID 19319 | 28.03.2023 / In allegato Lo scopo di questa linea guida è fornire un’interpretazione comune delle richieste e dell’applicazione dei componenti nei sistemi a compressione di vapore che utilizzano refrigeranti… Leggi tutto
Mar 27, 2023 29

Decreto 20 marzo 2023

Decreto 20 marzo 2023 ID 19326 | 27.03.2023 Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2023 680
Mar 24, 2023 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 / Approvazione Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio Biocidi tipo prodotto 1 ID 19301 | 24.03.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione del 23 marzo 2023 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC… Leggi tutto
Regulatory strategy for flame retardants
Mar 15, 2023 90

Regulatory strategy for flame retardants

Regulatory strategy for flame retardants ID 19212 | ECHA 15.03.2023 Aromatic brominated flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are generally persistent in the environment. Many, like decabromodiphenylether, are also known or suspected of being toxic and accumulating in people and… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mar 09, 2023 54

REACH Authorisation Decisions List | Last update 09.03.2023

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 09.03.2023 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for… Leggi tutto
Guidance for monomers and polymers
Mar 08, 2023 98

Guidance for monomers and polymers

Guidance for monomers and polymers | ECHA Version 3.0 - February 2023 ID 19176 | 08.03.2023 / In allegato Linee guida ECHA Version 3.0 - February 2023 Polymers are the material of choice in a vast range of applications such as packaging, building and construction, transportation, electrical and… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 77930

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto