Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.176
/ Totale documenti scaricati: 28.364.826

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.176
/ Totale documenti scaricati: 28.364.826

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.826 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189

ID 15063 | | Visite: 4393 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/15063

Decreto sanzioni mercurio

Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189 / Decreto sanzioni mercurio

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.

(GU n.285 del 30.11.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021

...

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento.

Art. 3. Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

1. Chiunque effettua un’operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all’allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento è punito con l’arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Art. 4. Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio

1. Chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui all’allegato III, parti I e II, del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonché delle miscele di mercurio di cui all’allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
3. Gli operatori economici che violano le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
4. Chiunque svolge attività di estrazione e trasformazione dell’oro in violazione di quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Gli odontoiatri che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni in violazione di quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la chiusura temporanea dell’attività fino all’installazione di idonei separatori di amalgama.
7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente secondo quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 6 del regolamento, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

Art. 5. Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio

1. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11 del regolamento, lettere a), b) e c) , che non trasmettono le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento nel termine previsto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro.
4. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, ovvero lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, che non ottemperano agli obblighi di cui all’articolo 14 del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
5. Gli operatori economici che forniscono le informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del regolamento in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

Art. 6. Attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della salute, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16.

Art. 7. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. Abrogazione

1. Il Decreto legislativo 5 marzo 2013 n. 25 è abrogato.

Vedi:

1. Tabella di lettura Sanzioni mercurio

2. Testo coordinato mercurio

Testo coordinato mercurio

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189.pdf)Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 189
 
IT1496 kB408

Tags: Chemicals Convenzione Minamata Mercurio

Ultimi inseriti

Feb 11, 2025 33

Decreto 30 gennaio 2025

Decreto 30 gennaio 2025 ID 23445 | 11.02.2025 Decreto 30 gennaio 2025 Disciplina dell'allocazione anticipata della capacita' di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026. (GU n. 34 dell'11.02.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 23 maggio… Leggi tutto
Inquinamento dell aria e malattie cardiovascolari
Feb 11, 2025 46

Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari

in News
Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari ID 23442 | 11.02.2025 / In allegato Il documento “Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari”, elaborato dall’Alleanza italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, analizza gli aspetti principali delle relazioni tra inquinamento… Leggi tutto
Piano Triennale per l informatica nella PA 2024 2026   Aggiornamento 2025
Feb 10, 2025 80

Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025

in News
Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025 ID 23440 | 10.02.2025 / Documenti in allegato Tra le novità incluse nell’aggiornamento 2025, l’incremento degli strumenti operativi con l'introduzione di undici buone pratiche, di cui tre sono dell’Inail Disponibile… Leggi tutto
Decreto 30 dicembre 2024
Feb 10, 2025 73

Decreto 30 dicembre 2024

in News
Decreto 30 dicembre 2024 ID 23439 | 10.02.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (GU n.33 del 10.02.2025) Collegati
Decreto 7 settembre 2023Fascicolo Sanitario Elettronico
Leggi tutto
L assicurazione professionale dell ingegnere
Feb 10, 2025 76

L'assicurazione professionale dell'ingegnere

in News
L'assicurazione professionale dell'ingegnere / Centro Studi CNI 2012 ID 23438 | 10.02.2025 / In allegato Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste novità, spicca l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare… Leggi tutto
DPCM 9 dicembre 2024 n  221
Feb 10, 2025 178

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 ID 23437 | 10.02.2025 DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE)… Leggi tutto
UNI 11944 2024  Criteri massetti per pavimentazioni
Feb 10, 2025 64

UNI 11944:2024

UNI 11944:2024 / Criteri massetti per pavimentazioni ID 23436 | 10.02.2025 / In allegato Preview UNI 11944:2024Massetti per pavimentazioni - Criteri di progettazione, posa in opera e metodi di verifica Data disponibilità: 20 giugno 2024 La norma definisce i criteri di progettazione e posa in opera,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Plastica   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 114

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23419 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore della Trasformazione della Plastica è il nono volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con UNINIONPLAST che con… Leggi tutto
Tessile   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 110

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23418 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Tessile è il decimo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con CONFINDUSTRIA MODA - Federazione Tessile e Moda che con… Leggi tutto
Linee guida EDPB 01 2025 sulla pseudonimizzazione
Feb 07, 2025 118

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione ID 23417 | 07.02.2025 / In allegato Il regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il termine "pseudonimizzazione" e vi fa riferimento come garanzia che può essere adeguata ed efficace per soddisfare gli obblighi in materia di… Leggi tutto