Decreto 4 aprile 1985 (come modificato da
Decreto 1° febbraio 2007)
Art. 3-bis.
1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto.
3. Su richiesta dell'autorita' competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3.
3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.
...
Allegato III Dichiarazione di conformita'
La dichiarazione di conformita' deve contenere le seguenti informazioni:
1) identita' e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Unione europea;
2) identita' dell’oggetto;
3) data della dichiarazione;
4) attestatazione che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (CE) n. 1935/2004.
La dichiarazione scritta consentira' di identificare facilmente gli oggetti ai quali si riferisce e dovra' essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.
Regolamento (CE) n. 1935/2004
Articolo 16 Dichiarazione di conformità
1. Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.
2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.