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Lista elenchi positivi / European Positive list - Direttiva (UE) 2020/2184 acque consumo umano (DWD - Drinking Water Directive)

Lista elenchi positivi / European Positive list - Direttiva (UE) 2020/2184 acque consumo umano (DWD - Drinking Water Directive)

Lista elenchi positivi / European Positive list - Direttiva (UE) 2020/2184 acque consumo umano (DWD - Drinking Water Directive) / Nov. 2025

ID 24941 | 19.11.2025 / Documento completo update 19.11.2025

In allegato:

- Documento completo update 19.11.2025
- European Positive full list update 12.08.2025

- European Positive list update 19.11.2025

Lista elenchi positivi /  European Positive List of the DWD

Gli elenchi positivi europei di sostanze, composizioni e costituenti per ciascun tipo di materiale, ovvero organici, cementizi, metallici, smalti, ceramici o altri materiali inorganici, indicano quali sostanze e composizioni sono autorizzate per l'uso nella fabbricazione di materiali o prodotti che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD).

Alla data notizia gli elenchi positivi europei includono 2042 sostanze.

Tali elenchi positivi europei includono, ove opportuno, le condizioni per l'uso di sostanze, composizioni e costituenti e i limiti di migrazione, determinati sulla base delle metodologie adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD):

L'allegato I contiene l'elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per i materiali organici.
L'allegato II contiene l'elenco positivo europeo delle composizioni per i materiali metallici.
L'allegato I contiene l'elenco positivo europeo dei costituenti organici per i materiali cementizi. 
L'allegato I contiene l'elenco positivo europeo delle composizioni per smalti, ceramici e altri materiali inorganici.

Comprendere la direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

La Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD) mira a proteggere le persone e l'ambiente dagli effetti nocivi dell'acqua potabile contaminata e a migliorare l'accesso all'acqua potabile. È entrata in vigore il 12 gennaio 2021 a seguito di una revisione della Direttiva sull'acqua potabile del 1998, direttiva 98/83/CE.

La direttiva introduce requisiti minimi per i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano in tutta l'UE. L'armonizzazione di tali requisiti garantisce la protezione dei cittadini nell'UE e migliora il funzionamento del mercato interno.  

Il mandato dell'ECHA ai sensi della direttiva sull'acqua potabile è limitato all'attuazione di alcune disposizioni dell'articolo 11 della direttiva. L'articolo 11 stabilisce il quadro normativo per i requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile.

Tale quadro normativo è stato adottato dalla Commissione europea in sei atti giuridici, pubblicati il ​​23 aprile 2024.:

Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti. (GU L 2024/369 del 23.4.2024)

- Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure.

Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (GU L 2024/371 del 23.4.2024)

- Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei.

- Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Vedi pacchetto MOCA DWD

Questo nuovo quadro normativo, istituito con il coinvolgimento dell'ECHA, comprende:

- Elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati per l'uso nei materiali di fabbricazione a contatto con l'acqua potabile.
Metodologie di valutazione del rischio e requisiti informativi per la revisione delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti che potrebbero essere aggiunti agli elenchi positivi.
- Procedure amministrative per l'aggiornamento degli elenchi positivi.

Alla fine del 2025, gli operatori economici e le autorità nazionali potranno iniziare a notificare all'ECHA la loro intenzione di proporre modifiche agli elenchi positivi europei.

Dalla fine del 2026, potranno iniziare a presentare all'ECHA le loro domande per aggiungere nuove voci e modificare o rimuovere voci esistenti dagli elenchi positivi europei. 

Lista elenchi positivi / European Positive list - Direttiva (UE) 2020/2184 acque potabili (DWD - Drinking Water Directive)

Direttiva (UE) 2020/2184

Articolo 11. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano 

1.   Ai fini dell’articolo 4 (Obblighi generali), gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:

Articolo 11. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano 

1.   Ai fini dell’articolo 4 (Obblighi generali), gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:

a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano la crescita microbica;
d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.

2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:

a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e componenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;

b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;

c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:

i) l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;

ii) metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;

iii) criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.

2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
[...]

L'articolo 11 della Direttiva sull'acqua potabile (DWD) stabilisce requisiti igienici minimi per i materiali a contatto con l'acqua potabile. L'articolo stabilisce un sistema armonizzato per garantire che i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile non presentino rischi inaccettabili per il consumatore europeo.

Nell'ambito di questo sistema, l'ECHA mantiene un elenco positivo di sostanze di partenza, composizioni e costituenti approvati per l'uso nella fabbricazione di materiali e prodotti per l'acqua potabile. Per gestire l'elenco positivo, l'ECHA si avvale di due processi: 

1. notifica di intenzione al DWD; e
2.
Domanda DWD.  

L'infografica che segue fornisce una guida dettagliata a questi processi e offre link a risorse utili e materiali di supporto.



[...]

Segue in allegato

Fonte: ECHA

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024