Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
(GU n.66 del 20.03.2007)
Art. 1. 1. Al decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto.
3. Su richiesta dell'autorita' competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.».
b) l'allegato II e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. c) dopo l'allegato II e' aggiunto, quale allegato III, l'allegato 2 al presente decreto.
...
segue in allegato
Articolo 16 Dichiarazione di conformità
1. Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.
2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.
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