Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.311
/ Documenti scaricati: 31.928.742
/ Documenti scaricati: 31.928.742
Regolamento (CE) N. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari
(GU L. 302 del 19 novembre 2005)
________
1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze:
a) 2,2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
b) bis (idrossifenil) metano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».
2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:
a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;
b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e
c) adesivi.
3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».
ln relazione al Regolamento (CE) n. 1895/2005, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
Collegati
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del...
Most rilevant safety cases:
1978: Mercury in oranges in DE and NL
1985: Austria: wine fraud
1986: Italy: wine fraud
1986: Radioactive contamination of crops ...
ID 7882 | Update news 23.01.2025
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024