Slide background
Slide background




Gas medicinali: Quadro normativo

ID 12021 | | Visite: 31345 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/12021

Gas medicinali   Quadro normativo

Gas medicinali: Quadro normativo

ID 12021 | 12.11.2020 / Documento di lavoro completo in allegato                                                                                                                 

L’art.1 del d.lgs. 219/06 definisce medicinale: “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica” e classifica i gas (art.1 comma 00) come “sostanze medicinali costituite da una o più sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi”.

Devono, quindi, essere tutti provvisti di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (Titolo III d.lgs. 219/06) ad esclusione dei medicinali preparati su richiesta scritta e non sollecitata del medico (art. 5, d.lgs. 219/06).

Chi immette in commercio gas medicinali deve possedere l’Autorizzazione alla Produzione, alla Distribuzione, all’Immissione in Commercio dei medicinali e rispettare i requisiti di purezza previsti dalle Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea.

Tuttavia, alcuni gas utilizzati in ambito ospedaliero possono essere classificati, in base alla loro destinazione d’uso, come Dispositivi Medici.

I gas possono assumere la veste di dispositivi medici quando la sostanza presenta azioni fisiche e non farmacologiche sull’individuo, oppure quando svolgono una funzione accessoria ad altro dispositivo medico (es. dilatazione in ambito endoscopico).

Prevedono approvazione di Marcatura CE:

- i gas criogeni per crioterapia (protossido d’azoto, azoto, anidride carbonica);
- l’anidride carbonica per endoscopia e laparoscopia;
- l’azoto liquido per crioconservazione di materiale biologico.

In funzione della loro destinazione d’uso però la loro collocazione, dal punto di vista normativo, può essere diversa:

- gas medicinali (farmaci) nel caso in cui il meccanismo d’azione è FARMACOLOGICO
- gas dispositivi medici (DM) nel caso in cui il meccanismo d’azione è fisico‐meccanico

Riferimenti normativi inerenti la gestione dei gas medicinali

- Farmacopea Europea e Farmacopea ufficiale Italiana in vigore

- Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”.

- UNI EN ISO 9170-1: 2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione gas medicali- Parte 1: Unità terminali per l’utilizzo con gas medicali compressi e vuoto”;

- UNI EN ISO 15001:2012 - Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare - Compatibilità con l'ossigeno

Riferimenti normativi inerenti i Dispositivi Medici

 D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici” (GU 6 marzo 1997, n. 54, SO) 
In abrogazione dal nuovo Regolamento (UE) 2017/745 che si applica a decorrere dal 26 maggio 2021
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (GU L 117/92 del 05.05.2017)

Schema1

Officina Farmaceutica

Requisito essenziale per tutte le Officine Farmaceutiche è che siano in possesso di un’autorizzazione alla produzione rilasciata dall’ufficio competente (Ufficio Autorizzazioni Officine) dell’AIFA.

L’Officina Farmaceutica di produzione di Gas Medicinali deve soddisfare i requisiti normativi in termini sia organizzativi che produttivi.

Dal punto di vista organizzativo, per l’Officina Farmaceutica di Gas Medicinali devono esser individuate le funzioni della QP (Persona Qualificata), RCQ (Responsabile Controllo Qualità) e RP (Responsabile Produzione). Inoltre l’Officina deve operare nella logica di un Sistema di Gestione e Garanzia Qualità (Art. 63 d.lgs. 219/06) ed essere sottoposta a periodici audit. Nell’organizzazione dell’officina farmaceutica, deve essere individuata anche la funzione di QA (Assicurazione Qualità) che vigila sull’integrità e applicazione del Sistema di Gestione Qualità

Nel caso di eventuali Reparti Distaccati, anch’essi approvati da AIFA, l’Officina Principale deve svolgere tutti i processi gestionali così come previsti dalle GMP.

L’organigramma dell’Officina Principale dovrà includere anche i Reparti Distaccati e la documentazione del Sistema di Gestione e Garanzia Qualità dovrà essere unitaria. L’Officina Principale deve quindi gestire l’intero processo di produzione dei Gas Medicinali includendo anche le attività svolte nei Reparti Distaccati.

La struttura ed organizzazione dell’officina sono sottoposti a verifica periodica da parte dell’Ufficio Ispezioni GMP con rilascio o rinnovo delle autorizzazioni da parte dell’Ufficio Autorizzazioni Officine dell’AIFA.

Persona Qualificata

Il d.lgs. 219/06 consente di disporre, all’interno della stessa Officina Farmaceutica, di una o più QP che possono essere intercambiabili una con l’altra o, in alternativa, quali QP specializzate su diverse linee di produzione di medicinali. La/le QP deve/devono svolgere la sua/loro attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze dell’impresa titolare. I compiti e le responsabilità di ogni QP dovranno essere definiti ed esplicitati nel Site Master File e/o nelle procedure operative che ne fanno parte. È necessario inoltre che l’attività delle QP assegnate alla stessa officina siano gestite da una procedura dedicata che descriva le modalità di avvicendamento, definendo il perimetro delle responsabilità durante il periodo durante il quale ogni QP è in carica.

È importante ricordare che non esiste vincolo gerarchico fra le QP nello svolgimento del ruolo, quindi l’organigramma dell’officina farmaceutica deve tener conto di tale requisito.

Il rilascio del Gas Medicinale non potrà essere effettuato da persona che non sia espressamente autorizzata da AIFA come QP e che sia stata inclusa nel decreto di autorizzazione dell’officina stessa. La QP deve possedere i requisiti professionali previsti dal d.lgs. 219/06Art. 52 Comma 3.

È opportuno ricordare inoltre che coloro che all’entrata in vigore del d.lgs. 219/06 avevano ricoperto tale ruolo sulla base della previgente disciplina, possono continuare ad esercitarlo, anche nel caso di spostamento in una nuova officina produttiva (Art. 52 Comma 6 e 7).

Ricordiamo che la nomina della QP con i requisiti previsti dal d.lgs. 219/06 spetta alla singola Azienda e deve essere notificata da AIFA prima della sua entrata in servizio. Solo in caso di urgenza, la QP nominata dall’azienda può esercitare immediatamente le proprie funzioni (Art. 50 Comma 6); è comunque necessario comunicare all’AIFA la nomina della QP, specificando il carattere di urgenza.

[...]

Farmacista ospedaliero

Il d.lgs. 219/06 impone ai produttori di medicinali di rispettare i requisiti stabiliti per garantire la sicurezza del paziente. In particolare prevede che:

- i medicinali vengano fabbricati secondo le Good Manufacturing Practices (GMP) in officine autorizzate, e immessi sul mercato previo rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio;
- il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio adotti un sistema di farmacovigilanza che preveda la segnalazione all’Autorità Competente di tutti gli eventi avversi e di tutte le valutazioni effettuate sulla base di procedure specifiche per garantire la sicurezza del paziente.

Ciò si applica tuttavia solo ai medicinali che vengono immessi sul mercato a fronte di una autorizzazione all'immissione in commercio: pertanto i medicinali prodotti ed utilizzati esclusivamente all’interno della Struttura Sanitaria non sono coperti da questa Direttiva.

Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento CE n.726/2004 Il titolare dell’AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale

Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda all’AIFA con le indicazioni e le documentazioni descritte nell’allegato I (nome o ragione sociale del richiedente e del produttore, denominazione del medicinale, composizione qualitativa e quantitativa, valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l’ambiente, descrizione del metodo di fabbricazione, indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni avverse, posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilità)

Ha imposto l’obbligo dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio anche per i gas medicinali prodotti industrialmente, come ogni altro farmaco; le più evidenti modifiche che ciò ha comportato sono state: la messa in opera di un sistema di farmacovigilanza appropriato; la responsabilità, da parte della farmacia interna, del magazzino gas medicinali delle strutture ospedaliere; l’introduzione di etichette e foglietti illustrativi.

Tutti i medicinali (inclusi i gas medicinali) prodotti in loco (formule officinali) e dispensati ai pazienti all’interno della Struttura Sanitaria, ricadono sotto la responsabilità del farmacista ospedaliero, che deve assicurarne la qualità.

Per garantire la qualità del farmaco e la sicurezza del paziente e fornire indicazioni sulle buone pratiche per la preparazione di medicinali all’interno delle strutture sanitarie, la Farmacopea Ufficiale contiene dal 2004 un documento denominato “Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” (NBP).

Necessaria non solo l’autorizzazione alla produzione AP (Autorizzazione alla Produzione) di gas medicinali ma anche l’autorizzazione all’immissione in commercio AIC, come ogni altro farmaco.

In caso di gas medicinale con AIC, il farmacista ospedaliero è responsabile:

- della corretta conservazione del gas medicinale;
- dello stoccaggio in ambiente idoneo;
- del trasporto e della consegna ai reparti dell’ospedale;
- della scelta di eventuali dispositivi medici per l’utilizzo;
- del controllo della presenza del foglietto illustrativo e del numero di AIC.

In base all’Art. 50 comma 1 del d.lgs. 219/06 nessuno può produrre, sul territorio nazionale, anche a solo scopo di esportazione, un medicinale senza l’autorizzazione dell’AIFA. Tuttavia, il decreto non si applica ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea (FU) e destinati ad essere forniti direttamente in Ospedale ai pazienti serviti da tale farmacia.

La produzione di aria medicinale, ottenuta attraverso sistemi di compressione/ depurazione o attraverso sistemi di miscelazione ossigeno/azoto, pertanto, viene effettuata sotto la responsabilità della farmacia ospedaliera e del farmacista, responsabile dell’identità e della qualità del medicinale preparato (rispondenza ai criteri FU) e dell’impianto di produzione (responsabilità condivisa).

La produzione di miscele di gas medicinali, che per destinazione d’uso e modalità di azione sul corpo umano rientrano nella definizione di medicinale (art.1, comma 1, d.lgs. 219/06), è subordinata al possesso di una autorizzazione rilasciata dall’AIFA e può essere effettuata, alternativamente, o in seguito ad ottenimento dell’AIC, o come medicinali preparati industrialmente su ricetta scritta e non sollecitata del medico (art. 5, comma 1, d.lgs. 219/06).

Il farmacista ospedaliero è, pertanto, responsabile:

- della verifica della prescrizione medica e successivo ordine al fornitore;
- dell’identità e della qualità del gas;
- degli aspetti formali delle bombole (rispondenza a norme di etichettatura, colorazione, collaudo);
- dello stoccaggio in ambiente idoneo;
- del trasporto e della consegna ai reparti dell’Ospedale;
- della scelta di eventuali dispositivi medici per l’utilizzo;
- della richiesta al produttore del certificato di analisi del gas medicinale.

Per quanto riguarda i serbatoi di gas medicinale con AIC, il farmacista ospedaliero è responsabile della qualità del gas medicinale, una volta sconfezionato dal suo confezionamento primario (il serbatoio) e, quindi, della corretta conservazione dalla valvola di uscita del serbatoio fino alla connessione con il letto del paziente. In sintesi, il farmacista è responsabile del controllo di qualità dei gas medicinali distribuiti dall’impianto a tutte le unità terminali e somministrati ai pazienti, compresi i gas autoprodotti, con l’obiettivo di garantire la conformità del gas alla Farmacopea.

Schema 2

Farmacopea ufficiale italiana

Gas presenti:

Gas

European Pharmacopoeia 8th edizione

Oggi la Farmacopea Ufficiale Italiana ha recepito completamente quella Europea.

Le monografie contengono:

- definizione del gas
- caratteristiche
- test per la determinazione delle impurezze
- limiti massimi delle impurezze
- le indicazioni sullo stoccaggio

Ossigeno Medicinale

Il farmaco Ossigeno deve rispettare i requisiti minimi di qualità, definiti dalla monografia di Farmacopea Europea n° 0417E “Ossigeno” che prevede – fra gli altri –un titolo minimo pari a 99,5%: di seguito tale Ossigeno verrà denominato Ossigeno 99,5%.

L’Ossigeno 99,5% viene prodotto e distribuito in conformità ai requisiti stabiliti nel D.Lgs 219/2006 e s.m.i. e pertanto è fornito dal titolare AIC alle strutture ospedaliere come prodotto medicinale finito e garantito nell’ambito della propria autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) rilasciata da AIFA.

Con l'introduzione, nella Farmacopea Ufficiale, della monografia riguardante l’Ossigeno 93% (detto anche Ossigeno 93 FU) le Strutture Sanitarie potrebbero somministrare ai pazienti anche tale gas medicinale.

L’Ossigeno 93% può essere prodotto in loco utilizzando impianti di produzione conformi alla norma UNI EN ISO 7396-1:2016 (Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto), installati presso le Strutture Sanitarie. In questo caso esso non è sottoposto ad AIC in quanto si tratta di produzione interna alla Struttura Ospedaliera (formula officinale).

L’ impianto di produzione dell’ Ossigeno 93% è un dispositivo medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e deve essere provvisto, al momento dell’immissione in commercio, di marchio CE abbinato al numero identificativo dell’Organismo Notificato.

L’Ossigeno 93% così prodotto è erogato alle utenze della struttura ospedaliera attraverso un impianto di distribuzione centralizzato. Detto impianto è considerato anch’esso un dispositivo medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e pertanto può essere immesso in commercio solo se soddisfa i requisiti della medesima direttiva, così come l’impianto di produzione.

Tra gli altri requisiti applicabili, l’impianto di distribuzione deve essere conforme a quanto richiesto dalla norma armonizzata UNI EN ISO 7396-1 (Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto).

Ossigeno

[...]

Caratteristiche Gas medicinali

I gas medicinali si distinguono da tutti gli altri farmaci per alcune caratteristiche fondamentali:

Schema 3

L’imballaggio

Esistono principalmente due tipi di confezionamento per gas medicinali

Recipienti

Recipienti a pressione

La norma UNI EN 1089-3 prevede un sistema di identificazione delle bombole con codici di colore delle rispettive ogive.

In generale la colorazione dell’ogiva della bombola non identifica il gas, ma solo il rischio principale associato al gas:

Colore rischio gas

Solo per i gas più comuni (tra i quali ossigeno, azoto, anidride carbonica e azoto protossido) sono previsti colori specifici:

Colore gas contenuto

[...]

Utilizzo dei gas medicinali nelle strutture ospedaliere

I gas medicinali trovano utilizzo in applicazioni cliniche, diagnostiche, di ricerca e di analisi. I gas possono anche essere combinati in miscele, denominate “medicinali”, se prodotte su prescrizione medica, per soddisfare specifiche esigenze d’impiego quali ad esempio l’uso respiratorio, terapeutico e di laboratorio.

Tabella 1 – Utilizzo gas medicinali

Tabella

[...]

EN ISO 7396-1:2019

La norma EN ISO 7396-1:2019 specifica i requisiti per la progettazione, l'installazione, il funzionamento, le prestazioni, le prove, la consegna e la documentazione degli impianti di distribuzione utilizzati nelle strutture sanitarie per:

- ossigeno;
- protossido di azoto;
- aria medicinale;
- anidride carbonica;
- miscele ossigeno/protossido di azoto;
- miscele elio/ossigeno;
- ossigeno 93;
- gas e miscele di gas classificati come dispositivi medici, gas erogati a dispositivi medici o destinati a finalità mediche o gas e miscele di gas per uso medicinale non specificati sopra;
- aria per alimentare strumenti chirurgici;
- azoto per alimentare strumenti chirurgici;
- vuoto.

Essa include i requisiti per le centrali di alimentazione, per le reti di distribuzione, per i sistemi di controllo, per i sistemi di monitoraggio e allarme e per la non intercambiabilità fra i componenti di sistemi per gas/vuoto differenti.

L’allegato G alla norma UNI EN ISO 7396 rappresenta la migliore pratica di gestione operativa per il funzionamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali e dovrebbe essere seguita, specialmente quando incide sulla sicurezza del paziente o del personale e laddove si siano verificati ampliamenti, modifiche o aggiornamenti delle installazioni esistenti.

L’obiettivo principale è quello di fornire una guida per l’assegnazione delle responsabilità in modo da garantire la disponibilità di un impianto di distribuzione dei gas medicinali sicuro ed affidabile e il suo uso e funzionamento efficienti, per tutelare la sicurezza dei pazienti grazie alla continuità dell’erogazione. Questo obiettivo è conseguito solo se medici e infermieri utilizzatori e il personale tutto partecipa alla presentazione di una politica operativa finalizzata a ridurre al minimo i rischi causati dall’errato utilizzo del sistema.

...

I ruoli chiave con responsabilità specifiche nell’ambito della strategia operativa di gestione dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali sono:

- Responsabile esecutivo (RE)
- Responsabile tecnico delle strutture (RTS)
- Persona autorizzata (PA)
- Persona competente (PC)
- Controllore della Qualità (CQ)
- Responsabile Medico designato (RMD)
- Responsabile infermiere designato (RID)
- Persona designata (PD)

I rapporti di dipendenza tra le suddette figure possono essere espressi dal seguente organigramma:

Organigramma

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

Fonti:
Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219
Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
Direttiva 2010/35/UE
EudraLex - Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines
Farmacopea Ufficiale
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana | 2018
EN ISO 7396-1 | Impianti di distribuzione gas medicali
Assogastecnici

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Gas medicinali Quadro normativo Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
825 kB 128

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022 2023
Dic 12, 2024 62

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023 ID 23101 | 12.12.2024 In 2022 and 2023, the Union transmitted 9 414 and 9 277 export notifications, respectively. These related to 113 PIC chemicals for exports to 153 non-EU countries in 2022, and 132 PIC chemicals for… Leggi tutto
Dic 09, 2024 71

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 235

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 334

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 208

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 247

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 270

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 87628

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto