Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I due motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
3. Va rilevato, preliminarmente, che l'imputato non contesta, quantomeno in questa sede, l'omessa formazione ed informazione del dipendente da parte sua, ma sostiene che l'assolvimento di un simile obbligo non avrebbe in alcun modo evitato il comportamento del lavoratore, posto che quest'ultimo aveva agito in spregio delle più elementari regole di esperienza comune e di comune buon senso.
Ora, la sentenza impugnata, affondando la questione della violazione contestata rimarca che l'art. 37 del d.lgs. 81/2008 non impone esclusivamente la formazione di informazione sull'uso delle attrezzature di lavoro, ma, più in generale, sui rischi delle mansioni assegnate. Afferma, inoltre, come sia risultato in giudizio che fosse stata data al lavoratore la direttiva di prendere i pneumatici dal basso, al fine di 'smuovere' l'ammasso di pneumatici, così da poter successivamente usare il carrello elevatore.
La causa del sinistro, dunque, viene rinvenuta dalla Corte territoriale, non solo in una condotta omissiva, ma altresì nella condotta attiva del datore di lavoro, consistita nell'impartire l'ordine al lavoratore di provvedere in modo da poter usare il mezzo assegnatogli, anche utilizzando i pneumatici che si trovavano nella parte inferiore del cumulo. L'avere il dipendente agito secondo le direttive del datore di lavoro esclude in radice l'insussistenza di un collegamento causale diretto fra la condotta di quest'ultimo e l'evento, essendo strumentale ed improprio il richiamo a comportamenti esorbitanti della persona offesa, in quanto espressamente richiesti, con le istruzioni impartite al lavoratore, certamente non conformi alle più elementari regole di prudenza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è ineccepibile ed appaiono, alla luce della ricostruzione del fatto operata dal giudice di secondo grado, del tutto inconferenti le sollecitazioni introdotte dal ricorrente sull'esorbitanza dell'azione del lavoratore, posto che in giudizio è stato accertato come il suo comportamento sia stato oggetto di richiesta da parte del datore di lavoro.
Il ricorso, invero, non si confronta con il nucleo centrale della decisione che individua nella condotta attiva del datore di lavoro, che ha impartito la direttiva, la causa dell'incidente, riportando, dunque, qualunque conseguenza di quell'ordine nella sfera di governo del rischio che gli è propria.
Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, le cui censure si rivelano generiche e comunque manifestamente infondate, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Va, inoltre, condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, da liquidarsi in euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge.