Decisione 2014/256/UE
Decisione della Commissione del 2 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata.
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ID 27240 | 06 Ottobre 2026 / Allegato
Legge 5 ottobre 2026 n. 173
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi.
(GU n.232 del 06.10.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2026
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Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 143
All’articolo 1, comma 1: alla lettera a):
all’alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo II,»;
al capoverso Art. 226 -quinquies : al comma 1:
all’alinea, le parole: «da organismi accreditati » sono sostituite dalle seguenti: «, da organismi accreditati,»;
alla lettera d) , dopo le parole: «prima dell’arrivo dell’ospite successivo» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c) , numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall’allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell’articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 -bis . Nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a) , contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:
a) frutta:
1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, minikiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d’India, pitaya e avocado;
4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
5) cachi;
b) ortaggi:
1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf ;
2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;
5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
c) erbe aromatiche fresche;
d) funghi coltivati;
e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo»;
alla lettera b) , capoverso 4 -quinquies , dopo le parole: «dall’articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» sono inserite le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all’operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all’articolo 226 -quinquies , salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.
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