Protezione dell'Ozono: Quadro normativo

Protezione dell'Ozono: Quadro normativo / Rev. Febbraio 2024
ID 10157 | Rev. 2.0 del 24.02.2024 / Documento completo in allegato
Quadro normativo sulla protezione dell'Ozono nell'UE (IT), dal Protocoll...

ID 26855 | Update 06.10.2026
Decreto-Legge 7 agosto 2026 n. 143 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi.
(GU n.182 del 07.08.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2026
Legge 5 ottobre 2026 n. 173 In allegato Testo coordinato
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi. (GU n.232 del 06.10.2026). Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2026
Il nuovo Regolamento europeo (UE) 2025/40 (PPWR) sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio si'applica a partire dal 12 agosto 2026. La norma concede agli Stati membri la facoltà di sostituire i normali requisiti di riciclabilità con quelli di compostabilità per determinati imballaggi, ma solo se il Paese possiede sistemi efficienti di raccolta dell'umido e se introduce una specifica disciplina nazionale in tempo utile. L'approvazione lampo del decreto serve a evitare sanzioni o il blocco delle merci per le aziende italiane a ridosso della scadenza europea.
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Regolamento europeo (UE) 2025/40 Art. 25 Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio 4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire alle microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all’allegato V, punto 3, del presente regolamento se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall’uso di tali imballaggi o ottenere l’accesso all’infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo. ALLEGATO V Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio 3. Imballaggi di plastica monouso Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all’interno e all’esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all’acqua potabile. Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole _________
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Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi
1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 226-quater è aggiunto il seguente:
«Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio).
1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:
1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell’articolo 25, nonché dall’allegato V del regolamento (UE) 2025/40.
3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell’allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell’articolo 182 -ter del presente decreto.»;
b) all’articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 226 -quinquies, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore.
Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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