
Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE) / Status 19 Febbraio 2025
ID 8698 | Update 19.02.2025 (Rev. 23.0) / Documento completo allegato in calce all'articolo
Tabella status documenti di riferimento sulle BAT (BREF) / BAT adottate di cui alla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED - Industrial Emissions Directive) con link, note e commenti.
Rev. 21.0 del 06.12.2024 / BAT impianti di forgiatura e le fonderieDecisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie. (GU L 2024/2974 del 6.12.2024)
Rev. 19.0 del 18.12.2023 / BAT industrie dei sottoprodotti di origine animale-
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. (GU L 2023/2749 del 18.12.2023)
Rev. 13.0 del 20.12.2022-
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 / BAT industrie tessili della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
Direttiva 2010/75/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile. (GU L 325/112 del 20.12.2022)
Rev. 12.0 del 12.12.2022-
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 / BAT scarichi gassosi industria chimicadella Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. (GU L 318/157 del 12.12.2022)
Rev. 10.0 del 04.11.2022-
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione, dell’11 ottobre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi. (GU L 284/69 del 04.11.2022
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Nota di aggiornamento Documento 05.09.2022
Aggiornati BREF:
- STM Trattamento superficiale di metalli e plastiche MR (06.2022)
Nota di aggiornamento Documento 07.05.2022
Aggiornati BREF:
- SF Industria delle fabbriche e delle fonderie D1 (02.2022)
- TXT Industria tessile FD (03.2022)
- WGC Sistemi comuni gestione e trattamento gas di scarico settore chimico FD (03.2022)
- LVIC Sostanze chimiche inorganiche di grandi volumi (stesura iniziata)
Nota di aggiornamento Documento 15.01.2022
Aggiornati BREF:
- STS / Trattamento superficiale con solventi organici BREF (2020)
- FMP / Industria di trasformazione dei metalli ferrosi FD (10.2021)
- SA / Industrie dei sottoprodotti dei macelli e animali D1 (06.2021
Nota di aggiornamento Documento 30.12.2021: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021)
Con sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
Nella sentenza nella causa T-699/17 il Tribunale ha inoltre affermato che l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 con effetto immediato comprometterebbe gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ai considerando 2 e 44 nonché all’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE, ai quali la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 contribuisce. Qualora la Corte di giustizia annulli la sentenza nella causa T-699/17, di modo che la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 resti valida, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 cessa di applicarsi alla data di pronuncia della sentenza nella causa C-207/21P.
Nota di aggiornamento Documento 09.12.2020: BAT trattamento di superficie con solventi organici
In data 09 dicembre 2020 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici (GU L 414/19 del 09.12.2020)
Nota di aggiornamento Documento 23.05.2020: Rivisitazione completa BREF
In data 23 maggio 2020 è stato effettuata una rivisitazione completa di tutti i BREF alla data.
Nota di aggiornamento Documento 04.12.2019: BAT Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte
In data 04 dicembre 2019 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (GU L 313/60 del 04.12.2019)
Status Quadro generale (con Documento allegato) dei Documenti di riferimento BREF (BAT Reference Document) delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques ) sviluppati nell'ambito della direttiva IED (Direttiva 2010/75/UE) e IPPC (Direttiva 2008/1/CE, rifusa in IED) o se BREF adottato è indicata la relativa Decisione di esecuzione della BAT (BATC - BAT Conclusions).
Le BAT sono un concetto dinamico e quindi la revisione dei BREF è un processo continuo. Ad esempio, possono emergere nuove misure e tecniche, la scienza e le tecnologie sono in costante sviluppo e processi nuovi o emergenti vengono introdotti con successo nelle industrie. Al fine di riflettere tali cambiamenti e le loro conseguenze per la BAT, i BREF sono periodicamente rivisti e, se necessario, aggiornati di conseguenza
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La Decisione di esecuzione 2012/119/EU della Commissione del 10 febbraio 2012 stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT (BREF) e l’assicurazione della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012).

Le Decisioni di Esecuzione delle BAT sono 22 alla data del 19.02.2025 (Vedi Direttiva 2010/75/UE):
(*) Sezione dell'allegato I della Direttiva 2010/75/UE
(**) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021)
Con sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
Nella sentenza nella causa T-699/17 il Tribunale ha inoltre affermato che l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 con effetto immediato comprometterebbe gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ai considerando 2 e 44 nonché all’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE, ai quali la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 contribuisce. Qualora la Corte di giustizia annulli la sentenza nella causa T-699/17, di modo che la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 resti valida, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 cessa di applicarsi alla data di pronuncia della sentenza nella causa C-207/21P.
Documenti di riferimento BREF
I BREF sono una serie di documenti di riferimento che coprono, per quanto possibile, le attività industriali elencate nell'allegato 1 della direttiva IPPC / IED dell'UE. Forniscono descrizioni di una serie di processi industriali e, ad esempio, le rispettive condizioni operative e i tassi di emissione. Gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione questi documenti al momento di determinare le migliori tecniche disponibili in generale o in casi specifici ai sensi della direttiva.
La tabella che segue presenta, in ordine alfabetico, l'elenco dei documenti di riferimento che sono stati redatti (o che si prevede siano disegnati) come parte dello scambio di informazioni effettuato nel quadro dell'articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2010/75/UE (IED) che ha abrogato la Direttiva 2008/1/CE (IPPC).
La tabella contiene i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT), i cosiddetti BREF (nonché alcuni altri documenti di riferimento) che sono stati adottati sia dalla direttiva IPPC Direttiva 2008/1/CE, che dalla direttiva IED Direttiva 2010/75/UE.
Per i BREF adottati ai sensi della Direttiva IED, la tabella mostra nella colonna "Documento adottato" anche le conclusioni sulle BAT adottate conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della Direttiva.
Le BACT "Conclusioni sulle BAT" sono un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili.
Le BACT sono adottate come Decisione di Esecuzione della Direttiva 2010/75/UE.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sui rifiuti, le conclusioni sulle BAT costituiscono il riferimento per la definizione delle condizioni di autorizzazione per gli impianti disciplinati dalla direttiva.
Per ogni BREF nella tabella seguente, è possibile trovare le seguenti informazioni:
- L'ultimo documento di riferimento stesso. In breve, ciascun documento fornisce generalmente informazioni su uno specifico settore industriale / agricolo nell'UE, sulle tecniche e sui processi utilizzati in questo settore, gli attuali livelli di emissione e consumo, le tecniche da considerare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e tecniche emergenti.
- L'elenco di riferimenti (materiale di sfondo) riportato nel documento di riferimento.
- Collegamenti a pagine Web contenenti legislazione / standard pertinenti.
- Ulteriori informazioni tecniche.
- Traduzioni dei riassunti esecutivi per i BREF adottati ai sensi della direttiva IPPC.
In rosso le nuove dell'ultima revisione:
(*) Le bozze formali FD non hanno valore legale. Esse riflettono solo i lavori in corso e sono disponibili per informazioni solo a coloro che sono interessati allo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.
(**) Per ulteriori indicazioni, si prega di consultare l'ultima iterazione nel programma di lavoro EIPPCB per la revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF); gli aggiornamenti del programma di lavoro EIPPCB possono essere trovati seguendo i lavori dell'arte di IED. 13 forum.
(***) Indica che un documento BREF o REF, è stato adottato formalmente dalla Commissione europea ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE).
(***) Stesura iniziata
BREF o REF, indica che un documento è stato pubblicato dalla Commissione europea ai sensi della IED (post 2010). Nel documento adottato, è possibile trovare sia il BREF sia le relative conclusioni sulle BAT (BATC).
FD, indica che il documento è stato inviato al Forum di Articolo 13 di IED per il suo parere.
D1 / D2 / D3, indica l'ultima bozza formale disponibile.
BREF o "documento di riferimento sulla BAT", un documento derivante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, elaborato per attività definite e che descrive, in particolare, le tecniche applicate, le emissioni attuali e i livelli di consumo; tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle BAT e le eventuali tecniche emergenti, tenendo conto in particolare dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva 2010/75/UE. Una definizione simile era applicabile ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE).
REF o "documento di riferimento" o "relazione di riferimento" indica un documento, che non è un BREF, utilizzato come riferimento principale per uno specifico compito orizzontale o argomento nel processo di Siviglia.
BATC o "Conclusioni sulle BAT": un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare la loro applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, livelli di consumo e, se del caso, misure di bonifica dei siti pertinenti.
Ai sensi della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 sul riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), i documenti BREF sono soggetti a un riutilizzo gratuito, ad eccezione delle parti coperte da eventuali diritti di terzi che possono essere presenti in i documenti (come immagini, tabelle, dati, materiale scritto o simili, i cui diritti devono essere acquisiti separatamente dai rispettivi titolari dei diritti per un ulteriore utilizzo).
La Commissione europea non è responsabile di alcuna conseguenza derivante dal riutilizzo di questi documenti. Qualsiasi riutilizzo è soggetto al riconoscimento della fonte e alla non distorsione del significato o del messaggio originale.
Documenti di riferimento sotto altri strumenti legislativi / documenti di politica
I seguenti documenti di riferimento sono elaborati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti programmatici che non fanno parte dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva IED / IPPC (ossia gestione degli sterili e delle attività minerarie da rifiuti (MTWR), esplorazione ed estrazione di idrocarburi (HC)).
Migliori tecniche disponibili Documenti di riferimento (BREF) sviluppati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti di politica
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Codice |
Osservazioni |
Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
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MWEI |
Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in conformità con la direttiva 2006/21/CE, abbreviato in MWEI BREF, è una revisione del documento di riferimento per la gestione degli sterili e delle attività minerarie nelle attività minerarie. È stato pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
BREF pubblicato (12.2018)
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Esplorazione ed estrazione di idrocarburi
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HC |
La BREF per L'esplorazione e l'estrazione idrocarburi è stata sviluppata in seguito alle comunicazioni della Commissione europea sulla strategia europea di sicurezza energetica (COM (2014) 330 final) e all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante fratturazione idraulica ad alto volume nel UE (COM (2014) 23 def./2). L'HC BREF non fa parte dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva IED / IPPC.
BREF pubblicato (02/2019)
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segue in allegato
Attenzione: Documenti riportati e notizia seguita al 19.02.2025
Matrice Revisioni
Certifico Srl - IT | Rev. 23.0 2025
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