Regolamento (CE) n.1107/2009

Regolamento (CE) N. 1107/2009 / Prodotti fitosanitari testo consolidato Novembre 2022
ID 4325 | Update news 05.12.2022
Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobr...
Acque ed emissioni: migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) a norma della direttiva 2010/75/UE sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
Decisione di Esecuzione della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) riguardano le attività di cui alle sezioni 4 e 6.11 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:
- Sezione 4: Industria chimica;
- Sezione 6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano:
- sistemi di gestione ambientale;
- riduzione del consumo idrico;
- gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue;
- gestione dei rifiuti;
- trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell'incenerimento;
- gestione, raccolta e trattamento degli scarichi gassosi;
- combustione in torcia;
- emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) in aria;
- emissioni di odori;
- emissioni sonore.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
- produzione di cloro-alcali (CAK);
- fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - Ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC–AAF);
- fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - Solidi e altri (LVIC–S);
- produzione di specialità chimiche inorganiche (SIC);
- sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC);
- fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC);
- produzione di polimeri (POL);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS);
- efficienza energetica (ENE);
- monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED (ROM);
- sistemi di raffreddamento industriali (ICS);
- grandi impianti di combustione (LCP);
- incenerimento di rifiuti (WI);
- industrie di trattamento dei rifiuti (WT);
- effetti economici e incrociati (ECM).
GU L 152/23 09.06.2016
Collegati

ID 4325 | Update news 05.12.2022
Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobr...
ID 24841 | 03.11.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 p...
ID 2402 | Update 20.02.2026 / Allegato testo consolidato
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della di...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024