Decreto 9 novembre 2016
Decreto 9 novembre 2016
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ID 5805 | 19.03.2018
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
GU L 102/15 dell'11.4.2006
Entrata in vigore: 01.05.2006
In allegato il testo consolidato della direttiva 2006/21/CE al 07.08.2009.
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati «rifiuti di estrazione».
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
a) i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definite all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino della direttiva 2000/60/CE, nei limiti autorizzati da tale articolo.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, paragrafi 1 e 3, 12, 13, paragrafo 6, 14 e 16, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.
L'autorità competente può ridurre tali requisiti o derogarvi per il deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione di risorse minerali, tranne gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, nonché per il deposito di terra non inquinata e di rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba, purché ritenga soddisfatti i requisiti dell'articolo 4.
Gli Stati membri possono ridurre o derogare ai requisiti degli articoli 11, paragrafo 3, 12, paragrafi 5 e 6, 13, paragrafo 6, 14 e 16 per i rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.
4. Fatte salve altre normative comunitarie, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.
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Atto di recepimento IT:
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 - Legge 6 agosto 2013 n.96 - (G.U. n. 194 del 20.08.2013)
Modifiche:
- Regolamento (CE) n 596/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
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