Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40
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Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 / Consulente merci pericolose ADR
Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
(GU n.52 del 03.03.2000)
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Allegato I
ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1
I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico; il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;
- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
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Decreto aggiornato da: Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
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c. 14
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto"
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Art 14 Abrogazione di norme precedentemente in vigore
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c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
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