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D.Lgs. 81/2008: le misure generali di tutela (Art. 15) / Note

D Lgs  81 2008 le misure generali di tutela Art  15 Note

D.Lgs. 81/2008: le misure generali di tutela (Art. 15) / Note

ID 23509 | 13.05.2025 / Note complete in allegato

Il D.Lgs. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.

A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/2008.

Prima ancora del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro attualmente vigente, la tutela dei lavoratori è stata prevista dal codice civile, dalla Costituzione, dai contratti collettivi e dai decreti nazionali e da quelli di recepimento delle direttive comunitarie.

Il codice civile impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087).

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262

Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro)

L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.

La Costituzione della Repubblica Italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35) e stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. (articolo 41).

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali

I Decreti nazionali emanati nel secolo XIX e XX prevedevano in ordine sparso, norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I Decreti degli anni 50, in particolare il DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il DPR 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ed il D.P.R. 303/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro, emanati in accordo con la "Legge delega" Legge 12 febbraio 1955 n. 51 (Vedi Decreti Sicurezza normativa nazionale), prevedevano prescrizioni di sicurezza e di igiene prescrittive specifiche seppur presente un articolo sugli obblighi a carattere generale:

DPR 547/1955 D.P.R. 303/1956 DPR 164/1956
Art. 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 3 Soggetti delle norme
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle
attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
All'osservanza delle norme del presente
decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

L’articolo 9 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il D.Lgs. 626/1994, con l’articolo 3, recependo le direttive comunitarie in tema di sicurezza sul lavoro, ha introdotto in modo dettagliato nell’ordinamento italiano le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/1994 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008.

[...]

L’Art. 15 - Misure generali di tutela del D.Lgs. 81/2008, in 21 lettere, riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che devono essere considerate prima / in accordo con tutte le misure specifiche dei titoli seguenti:

[...]

Fig  1   Livello applicazione Misure generali di tutela

Fig. 1 - Livello applicazione Misure generali di tutela

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