Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.067
/ Documenti scaricati: 31.476.579
/ Documenti scaricati: 31.476.579
ID 24377 | 02.08.2025 / In allegato
Deliberazione della Giunta regionale 7 Luglio 2025 n. 1085
Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2025 relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Disposizioni attuative per la formazione
BURERT n.203 del 30.07.2025 periodico (Parte Seconda)
_________
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art. 37, comma 2, che prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi dello stesso decreto in materia di formazione;
Preso atto che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
Evidenziato in particolare che il suddetto Accordo del 17 aprile 2025:
- ha individuato durata, contenuti e modalità della formazione relativamente ai seguenti percorsi formativi:
- datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
- ha individuato i soggetti formatori legittimati ad erogare i percorsi formativi oggetto dell’Accordo stesso, annoverando, tra gli altri, “i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009”, specificando inoltre che “Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata” (allegato A, parte I, par. 1.2);
- ha previsto nelle disposizioni transitorie (allegato A, parte VII, par. 2), che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore (24 maggio 2025), possono essere avviati i corsi in base alle disposizioni nazionali previgenti;
[...]
delibera
1. di approvare le “Disposizioni attuative dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”, quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le “Disposizioni transitorie per la conclusione delle attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzate in base alle disposizioni previgenti l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025”, quale Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che a far data dall’adozione del presente atto cesserà l’efficacia delle disposizioni in materia di cui alle proprie deliberazioni:
- n. 816/2012 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Disposizioni regionali attuative”;
- n. 35/2017 “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”;
- n. 168/2013 “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Disposizioni regionali attuative”;
[...]
ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025, RELATIVO A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 E S.M.I.
Le presenti disposizioni regolano le modalità di attivazione dell’offerta formativa nel territorio regionale relativamente ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo) Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto previsto nell’allegato A dell’Accordo.
ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO REALIZZATE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025
Le presenti disposizioni regolano le modalità ed i tempi per la conclusione delle attività corsuali aventi a riferimento le disposizioni previgenti l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
[...]
Collegati
Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
Le scale portatili, attrezzature largamente diffuse e usate in ambiente di lavoro e di...
Dall’analisi condotta dal nuovo numero del periodico statistico Dati Inail su questo settore, fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo, ...
Nel "Quaderno" viene riportata l'analisi del sistema di tutela d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024