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ID 22762 | 21.10.2024 / In allegato
Decreto direttoriale n. 91 del 11 Ottobre 2024 - Iscrizione EBiT Lazio nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al DM n. 171/2022
Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’“Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del Lazio” in sigla “EBiT Lazio” (da qui in poi “EBiT Lazio”), con sede legale in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, è iscritto al numero 27 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“EBiT Lazio” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“EBiT Lazio” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.
Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Fonte: MLPS
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