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Nota INL prot. 6 luglio 2026 n. 5484

Nota INL prot. 6 luglio 2026 n. 5484 / Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Nota INL prot. 6 luglio 2026 n. 5484 / Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

ID 26627 | 07 Luglio 2026 / Allegato

Nota INL prot. 6 luglio 2026 n. 5484
Oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore - indicazioni operative per l'attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza sul rischio da stress termico deve muoversi nel solco tracciato dalle note ispettive prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023. A queste si aggiungono le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025 (Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro), il quale impone il superamento dell'approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata.

L'incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Pertanto, dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, secondo cui il Datore di Lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.

Gli Uffici sono invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

[...]

Fonte: INL

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