D.M. 9 marzo 2007

D.M. 9 marzo 2007 / Testo coordinato Luglio 2022
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. n. 74 del 29 ...
del Consiglio del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
(GU L 348, 28.11.1992)
...
La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive per trivellazione .
Obblighi generali del datore di lavoro
Ai sensi della presente direttiva, i datori di lavoro hanno l'obbligo di:
Prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro accerta che sia stato compilato e aggiornato un documento di sicurezza e di salute (conformemente agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva-quadro 89/391/CEE). Tale documento dimostra in particolare che i rischi cui sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro sono definiti e valutati, che sono state prese misure idonee e che il luogo di lavoro è progettato, utilizzato e mantenuto in efficienza in modo sicuro.
Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, il datore di lavoro che ne ha la responsabilità garantisce il coordinamento delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e specifica le misure nel documento.
Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro.
Il datore di lavoro deve fare rapporto quanto prima in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo.
In materia di protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive, il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure adatte al tipo di sfruttamento per:
Il datore di lavoro deve provvedere a predisporre e a mantenere in efficienza mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché, in caso di pericolo, i lavoratori possano opportunamente abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e assolutamente sicuro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per fornire i sistemi di allarme e altri mezzi di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di soccorso, evacuazione e salvataggio.
Inoltre, deve informare i lavoratori delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Ogni lavoratore deve usufruire del controllo sanitario o esservi sottoposto, prima che gli siano affidati compiti in rapporto alla presente direttiva e, in seguito, a intervalli regolari.
Il datore di lavoro deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.
Infine, i luoghi di lavoro in cui si svolgono attività di esplorazione e di sfruttamento per trivellazione devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.
Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore all'applicazione della presente direttiva, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le misure necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.
...
Articolo 1 Oggetto
1. La presente direttiva, che è l'undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive per trivellazione definite all'articolo 2, lettera a).
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
[...]
SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 3 Obblighi generali
1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e/o la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;
b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;
c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;
d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;
e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.
2. Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute» comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.
Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:
- i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;
- le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;
- i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
3. Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.
Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.
Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.
4. Il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave.
Se necessario, il datore di lavoro aggiorna il documento di sicurezza e di salute rendendo conto delle misure prese per evitare una ripetizione.
Articolo 4 Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive
Il datore di lavoro prende le misure adatte al tipo di attività:
- per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.
________
Modifiche all'atto:
- Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica.
Atto di recepimento IT:
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624
Collegati:
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