Relazioni di attuazione Direttive Sicurezza lavoro
Relazioni di attuazione
1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, indicando il parere delle parti sociali. La relazione fornisce una valutazione dei vari aspetti relativi all’attuazione pratica delle varie direttive nonché, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere.
2. La struttura della relazione, unitamente ad un questionario che ne precisa il contenuto, è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.