Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498: in motivazione la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina é in concreto utilizzata).
Orbene, nel caso di specie, il fatto stesso che fosse presente sulla cesoia una protezione mobile in corrispondenza della zona taglio, e che a fronte di ciò fosse frequente (per come emerso in dibattimento) che tale protezione venisse manomessa dagli operai per ragioni di speditezza, rende evidente che il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.
Modifica dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71 (articolo 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30)
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Decreto Legge 22 marzo 1993, n. 71
Art. 3 Benef...

Irregolarità nel comparto "gestione rifiuti": delega di funzioni
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 Anno 2020
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ZUNICA FA...

Salute e sicurezza sul lavoro: adozione della circolare OiRA
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 del 23 maggio 2018
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024