D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886
D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886
Leggi tuttoIntegrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regol...
Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498: in motivazione la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina é in concreto utilizzata).
Orbene, nel caso di specie, il fatto stesso che fosse presente sulla cesoia una protezione mobile in corrispondenza della zona taglio, e che a fronte di ciò fosse frequente (per come emerso in dibattimento) che tale protezione venisse manomessa dagli operai per ragioni di speditezza, rende evidente che il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.
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