Convenzione ILO C190 del 10 giugno 2019

Convenzione ILO C190 del 10 giugno 2019 / Entrata in vigore 29.10.2022
ID 14760 | Update 25.11.2022
Convenzione ILO C190 Violenza e molestie, 2019.
Ginevra, 10 giugno 2019
La Conferenza Generale dell’Org...
Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498: in motivazione la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina é in concreto utilizzata).
Orbene, nel caso di specie, il fatto stesso che fosse presente sulla cesoia una protezione mobile in corrispondenza della zona taglio, e che a fronte di ciò fosse frequente (per come emerso in dibattimento) che tale protezione venisse manomessa dagli operai per ragioni di speditezza, rende evidente che il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.

ID 14760 | Update 25.11.2022
Convenzione ILO C190 Violenza e molestie, 2019.
Ginevra, 10 giugno 2019
La Conferenza Generale dell’Org...

ID 7442 | 26.12.2018
Rischi industriali - Centrali elettriche ed elettrodotti: Raccolta Normativa nazionale e Circolari
Normativa Nazionale
- Legge 23 agosto 2004, n....
ID 14131 | 25.07.2021
Convenzione ILO C58 Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936.
Ginevra, 22 ottobre 1936
The General Conference of the International Labou...
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