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ID 23925 | 03.05.2025 / In allegato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 605 del 2025, si è occupata di un lavoratore con disabilità cui era stata negata la possibilità di lavorare nella sede dell’azienda situata nel comune in cui risiede, per svolgere le proprie mansioni da remoto o in regime di smart working.
La Cassazione ribadisce, richiamando anche il d.lgs. n. 62 del 2024, che il datore di lavoro è sempre tenuto a adottare soluzioni ragionevoli affinché il lavoratore con disabilità possa svolgere le mansioni compatibili con la sua condizione psico-fisica. La possibilità di svolgere l’attività lavorativa da remoto rientra appunto tra gli accomodamenti ragionevoli e potrebbe non essere ammessa solo se il datore di lavoro riuscisse a provare che tale soluzione comporti oneri finanziari sproporzionati.
Inoltre, la Cassazione evidenzia che qualora non vi sia accordo in sede negoziale sull’accomodamento ragionevole, spetta al giudice individuare la soluzione del caso. Su tali premesse, La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda, che non aveva rispettato l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli ex art 3, comma 3 bis del D.lgs. 216/2003 per garantire un ambiente lavorativo inclusivo per il proprio dipendente con disabilità, confermando il diritto dello stesso a svolgere l’attività lavorativa da remoto.
Il caso riguarda una persona con disabilità ad alta gravità, ma i concetti espressi possono applicarsi a qualunque lavoratore che richieda lo smart working / lavoro da remoto per motivi di salute.
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Art. 3 Ambito di applicazione
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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