Circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022

Circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022 / Prime indicazioni di lavoro trasparenti e prevedibili UE - D.Lgs. n. 104/2022
ID 17325 | 11.08.2022 / In allegato Circolare
Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2...
ID 23925 | 03.05.2025 / In allegato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 605 del 2025, si è occupata di un lavoratore con disabilità cui era stata negata la possibilità di lavorare nella sede dell’azienda situata nel comune in cui risiede, per svolgere le proprie mansioni da remoto o in regime di smart working.
La Cassazione ribadisce, richiamando anche il d.lgs. n. 62 del 2024, che il datore di lavoro è sempre tenuto a adottare soluzioni ragionevoli affinché il lavoratore con disabilità possa svolgere le mansioni compatibili con la sua condizione psico-fisica. La possibilità di svolgere l’attività lavorativa da remoto rientra appunto tra gli accomodamenti ragionevoli e potrebbe non essere ammessa solo se il datore di lavoro riuscisse a provare che tale soluzione comporti oneri finanziari sproporzionati.
Inoltre, la Cassazione evidenzia che qualora non vi sia accordo in sede negoziale sull’accomodamento ragionevole, spetta al giudice individuare la soluzione del caso. Su tali premesse, La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda, che non aveva rispettato l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli ex art 3, comma 3 bis del D.lgs. 216/2003 per garantire un ambiente lavorativo inclusivo per il proprio dipendente con disabilità, confermando il diritto dello stesso a svolgere l’attività lavorativa da remoto.
Il caso riguarda una persona con disabilità ad alta gravità, ma i concetti espressi possono applicarsi a qualunque lavoratore che richieda lo smart working / lavoro da remoto per motivi di salute.
...
Art. 3 Ambito di applicazione
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Collegati

ID 17325 | 11.08.2022 / In allegato Circolare
Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2...

Uso di una macchina bulldozer con caratteristiche di pericolosità
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3213 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EU...

Circolare 7765 del 21 giugno 2016
La presente circolare ha il duplice obiettivo di chiarire 2 aspetti:
1. i casi in cui va previsto il fas...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024