Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Alla luce del compendio probatorio richiamato in sentenza, la Corte territoriale ha preliminarmente ricostruito la vicenda, rilevando che:
- la parte lesa si era recata con l'autocarro munito di gru presso un cantiere edile per scaricare alcuni bancali;
- la morte era stata conseguenza della caduta del bozzello sul capo della vittima, a sua volta riconducibile alla fuoriuscita del gancio della gru dall'anello di sollevamento;
- il lavoratore aveva correttamente sbloccato la gru, inserendo il gancio nell'apposita sede, posizionandosi sopra il carico e mettendo in tensione la fune;
- il carico non era stato sollevato e, a quel punto, era invece caduta la carrucola;
- gli ispettori intervenuti in sede di sopralluogo avevano rilevato alcuni malfunzionamenti del macchinario (dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio di sospensione palesemente fuori uso e sistema di fine corsa del verricello non correttamente funzionante) che avevano prodotto sollecitazioni anomale aggravanti la situazione del macchinario;
- i testi oculari avevano confermato che la carrucola era agganciata quando la parte lesa aveva sfilato il braccio della gru. [...]
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve, intanto, rilevarsi che, in maniera assai suggestiva, parte ricorrente ha evidenziato il gap motivazionale circa le cause del malfunzionamento della linguetta, avendo la Corte disatteso la tesi difensiva (del posizionamento laterale della carrucola), ma anche quella prospettata dall'accusa (del difetto del fine corsa elettrico) assumendo che quel giudice non avesse indicato la causa alternativa di detto, comprovato malfunzionamento. [...]
3.2. Il secondo motivo è infondato.
La Corte di merito ha descritto, attraverso un richiamo delle prove raccolte, la modalità di aggancio del carico che, nell'occorso, il lavoratore aveva osservato, giudicando, sempre in conformità alle stesse (C.T. del P.M., testimonianze ispettori S. e B.) che essa era stata scorretta, oltre che imprudente, atteso che, nel caso di specie, l'alloggiamento dell'anello del bozzello al gancio posto sulla sommità della gru non aveva consentito di tenere fissa la puleggia, e il gancio di sollevamento non era provvisto di un funzionante dispositivo di chiusura all'imbocco.
Inoltre, quel giudice ha dato atto che il sistema seguito era diverso da quello descritto nel manuale d'istruzioni e che una maggior cautela era doverosa in un caso in cui vi era un malfunzionamento della linguetta. [...]
3.3. Anche il terzo motivo è infondato.
La Corte d'appello, sulla scorta di un apprezzamento di merito, ancorato alle risultanze accertate dai consulenti e dagli ispettori del lavoro, ha confermato la sussistenza della violazione dell'allegato VII al d.lgs. 81 del 2008, relativo alle verifiche delle attrezzature di lavoro, ritenendo doverosa, nel caso di specie, tenuto conto della tipologia del trasporto, dell'ambiente lavorativo (un cantiere edile), della portata del carico e della tipologia del macchinario, la verifica annuale di funzionamento.
La parte ha contestato tale conclusione, ritenendo, sulla scorta dell'oggetto sociale della G.C. S.p.A. (trasporti e consegna merci) e della data di fabbricazione del mezzo (per sei mesi rientrante nel limite dei dieci anni) che il macchinario dovesse essere sottoposto solo a verifica biennale.
Trattasi, a ben vedere, non di una violazione di legge, come dedotta dalla parte, bensì della prospettazione di una lettura degli elementi fattuali, diversa rispetto a quella datane dalla Corte d'appello sulla scorta di precise indicazioni, del tutto coerenti con una delle ipotesi cui l'ALL. VII riconnette la necessità di una verifica più ravvicinata.
3.4. Deve rilevarsi, infine, la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, con il quale si è addirittura dedotta la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, palesandosi una totale indifferenza verso le ragioni ampiamente esposte sul punto nella sentenza impugnata. Rispetto ad esse, infatti, consta l'obiezione secondo cui i profili di colpa (la cui pluralità è stata sottolineata dal giudice a conferma della non meritevolezza del beneficio), siccome fondanti il titolo della responsabilità penale, non potrebbero essere valutati per giustificare il diniego della mitigazione del trattamento sanzionatorio. [...]
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Z.O. che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.