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4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici - Modifica TUS
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020)
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il Ministro della Salute
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO, in particolare, l'articolo 232, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008;
VISTA la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione;
SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;
SENTITO il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, di cui all'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
SENTITE le Parti sociali nell'incontro del 17 luglio 2019;
VISTA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisita nella riunione del 17 ottobre 2019;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell’Allegato XXXVIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nelle citate direttive
Articolo 1
1. In attuazione della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione, l'Allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
Articolo 2
1. Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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