Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro
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Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro (su Bozza definitiva 2024)
ID 22454 | 22.08.2024 / In allegato documento completo
La Bozza definitiva del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art 37 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, prevede un corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo e l’altra in materia di organizzazione e gestione della SSL) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore.
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Art 37 comma 7 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo
Il nuovo accordo, di cui si attende la pubblicazione, ai sensi dell’Art 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
L’accordo in parola entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’Art 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
Il percorso formativo potrà essere svolto in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza).
Costituisce una novità assoluta la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, difatti, ad oggi, unicamente il datore di lavoro che svolge:
- il compito di RSPP deve svolgere un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda dei casi, come sancito dagli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.
- il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi deve svolgere ai sensi del DM 02/09/2021, un corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento quinquennale.
- ruolo di Addetto Primo Soccorso deve svolgere un corso di formazione ai sensi del DM 388/2003, un corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento triennale, e
che utilizza:
- attrezzature o mezzi che richiedono una specifica abilitazione (ad esempio carrelli elevatori), dovrà necessariamente seguire i relativi corsi di abilitazione, come stabiliti negli Accordo Stato Regioni 22/02/2012.
Secondo il nuovo accordo, per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (4) per particolari settori di riferimento.
Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.
Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia; Costruzioni; Chimico - Petrolchimico) e 12 ore (Pesca).
L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoratori n base dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96.
Schema 1 - In sintesi Formazione Datore di Lavoro Nuovo Accordo CSR Sicurezza lavoro 2024
[...]
Corso per datore di lavoro (in base alla Bozza definitiva nuovo accordo)
I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.
Obiettivi
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Durata minima 16 ore
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 0.0 2024
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Collegati
Legge n. 52/2022: Formazione sicurezza presenza/FAD fino emanazione Accordo formazione armonizzato
Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 - Art. 37 TUS modificato dal D.L. n. 146/2021
Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011
Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro 2024
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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