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TUS: attuazione direttiva amianto lavoro Dlgs 31 dicembre 2025 n. 213 / Note

TUS: attuazione direttiva amianto lavoro Dlgs 31 dicembre 2025 n. 213 / Note

TUS: attuazione direttiva amianto lavoro Dlgs 31 dicembre 2025 n. 213 / Note 2026

ID 25287 | 10.01.2026 / In allegato note complete

Pubblicato, nella GU n. 6 del 09 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213, attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in vigore dal 24 gennaio 2026.

La direttiva (UE) 2023/2668 estende il campo di applicazione a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti in maniera attiva o passiva. Tale ampliamento è giustificato dal fatto che l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia di categoria 1 A, così come previsto dall’allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal considerando 3 della direttiva (UE) 2023/2668, che prevede “(…) La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro”, nonché dal considerando 5 della direttiva (UE) 2023/2668 che prevede “(…) Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l’esposizione passiva, in  cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento  di  materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria,  in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli”.

L’ambito di applicazione delle misure di protezione sono estese a tutte le attività lavorative che comportano esposizione ad amianto, diretta o indiretta, mediante l’introduzione di una norma specifica all’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213, pur non richiesta da alcuna disposizione della Direttiva.

I profili generali della direttiva (UE) 2023/2668, riguardano l’introduzione del principio di riduzione dell’esposizione al livello più basso tecnicamente, prevedendo nuovi e più stringenti limiti di esposizione, richiedendo metodi di misurazione più sensibili, con scadenze previste per il 21 dicembre  2025 (per l'attuazione del nuovo limite) e il 2029 (per l'adozione della microscopia elettronica). La Direttiva punta a una maggiore protezione dei lavoratori, introducendo anche requisiti più dettagliati per la formazione e la sorveglianza sanitaria e obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate.

Nello dettaglio:

- la Direttiva abbassa il limite massimo di amianto nell'aria, introducendo un valore di 0,01 fibre/cm³ (10 fibre/litro) da rispettare entro il 21 dicembre 2025;
- si promuove l'uso della microscopia elettronica per la misurazione delle fibre di amianto più sottili e più pericolose;
- la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria, anche per le esposizioni sporadiche e di debole intensità, per garantire un controllo più attento della salute dei lavoratori.

____________

Le presenti note permettono una lettura delle modifiche normative apportate dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in merito alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.

In particolare, sono oggetto di modifica i seguenti articoli del TUS:
Art. 244 - Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità 
Art. 246 - Campo di applicazione
Art. 247 - Definizioni
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 250 - Notifica
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 252 - Misure igieniche
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 254 - Valore limite
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261 Patologie da amianto
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Viene introdotto un nuovo allegato al TUS e precisamente:
Allegato XLIII-ter.  (articoli 244 - 261) (Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie)
____________

Illustrazioni interventi normativi Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 244, comma 3, lettera a), per renderlo congruente con il Capo III del Titolo IX ,  come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.  

La modifica introduce il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all’amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell’articolo 261. Si rafforza così il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale, in linea con il nuovo allegato XLIII ter del TUS.

Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità: Neoplasie correlate all'amianto

Campo di applicazione

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 246, estendendo il campo di applicazione delle misure di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché  la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.

Classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A

L’articolo 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 247 in materia di definizioni. Con tale articolo viene integrata la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Individuazione presenza di amianto

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica il comma 1 dell’articolo 248 in materia di individuazione della presenza di amianto.

La disposizione introduce un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristruturazione.

In particolare:

- il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche acquisendo informazioni dai proprietari dei locali, da altri datori di lavoro o da fonti documentali pertinenti;
- per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 (che ha vietato l’uso dell’amianto), l’obbligo informativo è rafforzato in quanto il datore di lavoro deve attivarsi per ottenere dati da più fonti, inclusi i registri;
- qualora le informazioni non siano disponibili o siano insufficienti, il datore di lavoro è tenuto a far eseguire un esame diretto da parte di un operatore qualificato, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali;
- i risultati dell’esame devono essere acquisiti prima dell’inizio dei lavori;
-  il datore di lavoro ha l’obbligo di condividere, su richiesta, le informazioni ottenute con altri datori di lavoro che operano nello stesso sito, esclusivamente ai fini del rispetto dell’obbligo di verifica.

L’obiettivo è quello di anticipare la gestione del rischio, evitando che l’amianto venga scoperto solo in corso d’opera, con conseguente pericolo per i lavoratori e ritardi operativi.

Valutazione del rischio

L’articolo 5 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 249, in materia di valutazione del rischio In particolare:

- si stabilisce che la rimozione dell’amianto debba avere priorità rispetto ad altre forme di bonifica. Il datore di lavoro deve valutare il rischio e orientare le scelte verso l’eliminazione della fonte di esposizione, in linea con il principio di minimizzazione previsto dalla Direttiva;
- la norma impone al datore di lavoro un obbligo valutativo più stringente: il datore di lavoro non solo deve stimare la natura e il grado dell’esposizione, ma deve anche orientare le scelte tecniche verso la rimozione dell’amianto come misura preferenziale;
- al comma 2 è stato soppresso il riferimento agli articoli 259 e 260 comma 1, relativamente all’obbligo di riduzione dell’esposizione, iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, eliminando, sulla base del considerando 8 della Direttiva (UE) 2023/2668, alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità e tenuto conto che tali deroghe non possono essere applicate a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto, mantenendo la deroga solo alla notifica di cui all’art. 250. Per le medesime ragioni, è stato soppresso, altresì, il riferimento all’articolo 251, comma 1, non espressamente previsto dalla Direttiva, sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale “(…) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”.

Notifica all’organo di vigilanza

L’articolo 6 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 250 in materia di notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori.

In particolare:
- la notifica all'organo di vigilanza competente deve essere effetuata prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristruturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di  scavo in pietre verdi,  in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro;
- sono apportate modifiche relativamente alla descrizione sintetica della notifica, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2668, riformulando le lettere da a) a f), specificando con maggiore dettaglio le informazioni da includere nella notifica e prevedendo che la documentazione debba includere informazioni detagliate su cantiere, lavoratori, DPI, procedimenti e che debba essere conservata per 40 anni. La misura garantisce tracciabilità e vigilanza, come richiesto dalla Direttiva. La  conservazione quarantennale è coerente con  le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate.

Misure di prevenzione e protezione

L’articolo 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 251 introducendo un insieme articolato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.

In particolare:
 
- viene rafforzato il principio di riduzione al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro per tutte le attività che possono dare luogo ad esposizione all’amianto;
- si introducono misure tecniche e organizzative per  tuyte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, l’obbligo di DPI respiratori, decontaminazione, riposo, ventilazione e pulizia. Si specifica, al riguardo, che le modifiche di cui alla lettera c) e d) del decreto legislativo, che incidono, rispettivamente, sulle lettere b) e c) dell’articolo 251 si rendono necessarie per ragioni di organicità e sistematicità del testo normativo in parola. Inoltre, la soppressione del secondo periodo della lettera b) attualmente vigente è giustificata dall’assorbimento della previsione nella nuova formulazione dell’articolo 254, come di seguito illustrato. Viene, altresì, recepito il principio di protezione integrata, con riferimento all’art. 3 della direttiva;
- viene corretto il riferimento al comma 3 dell’articolo 249 del decreto legislativo con il comma 2, per coerenza normativa. Al riguardo si precisa che trattasi di mera correzione di un refuso;
- ulteriori misure sono previste per quanto riguarda i rifiuti, includendo anche le operazioni di scavo di pietre verdi tenuto conto che “pietre verdi", è il termine di uso comune con il quale si identificano le ofioliti, rocce magmati che e metamorfiche. Tali rocce sono suscettibili di contenere minerali di amianto e, pertanto, è importante conoscere dove si possono trovare, sopratutto in tema di gestione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Misure igieniche

L’articolo 8 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 252 in materia di misure igieniche, con l’obiettivo di chiarire e rafforzare il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell’amianto. Tale intervento normativo, pur non recependo una specifica disposizione della direttiva (UE) 2023/2668 si è resa, tuttavia, necessaria per ragioni di organicità e sistematicità.

Controllo dell'esposizione

L’articolo 9 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 253 in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell’esposizione all’amianto e introducendo l’obbligo di microscopia elettronica. La disposizione aggiorna il sistema di monitoraggio dell’esposizione professionale all’amianto, introducendo criteri più rigorosi e tecnologie avanzate per la rilevazione delle fibre aerodisperse.

In particolare:
- introduce l’obbligo di misurazione regolare della concentrazione di fibre mediante campionamento personale e ambientale. In particolare, si rappresenta che il campionamento ambientale è stato introdoto sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale “(…) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”. Infine, l’espunzione della locuzione “tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249” dal comma 1 è giustificata dal riconoscimento dell’amianto quale agente cancerogeno di categoria 1A che, in quanto tale, non consente deroghe alle misure ordinarie di protezione in caso di esposizione di debole intensità.
Al riguardo, si specifica che il campionamento personale è effettuato direttamente sul lavoratore e consente di rilevare la concentrazione di fibre nell’aria respirate durante l’attività. Il campionamento ambientale, invece, è eseguito nell’aria confinata nel luogo di lavoro, come integrazione al campionamento personale, per valutare la dispersione generale delle fibre. La combinazione dei due metodi di rilevazione permette di ottenere un quadro completo e attendibile dell’esposizione, sia individuale che collettiva, e di verificare l’efficacia delle misure di contenimento e protezione adottate;
- viene integrato il riferimento al personale qualificato per il prelievo dei campioni. Questa modifica non altera il contenuto sostanziale del comma, ma ne rafforza la coerenza normativa, richiamando esplicitamente il quadro regolatorio già vigente in materia di qualificazione dei laboratori e degli operatori;
- interviene sul comma 4 dell’articolo 253 per ragioni di chiarezza normativa, specificando che il riferimento normativo è all'articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996;
- stabilisce che dal 21 dicembre 2029 le misurazioni dovranno essere effettuate con microscopia elettronica (SEM/TEM). Al riguardo si chiarisce che fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti, mentre dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto  è effetuata tramite microscopia eletronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. Tale previsione è in linea con il considerando 17 della Direttiva ai sensi del quale occorre tenere  conto “della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico” e “al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti relativi alla misurazione delle fibre di amianto, è opportuno prevedere un periodo di recepimento pari a sei anni”;
- il nuovo comma 6-bis chiarisce che i metodi di campionamento e conteggio devono essere conformi alle disposizioni tecniche vigenti.

Valore limite

L’articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 254 in materia di valore limite, intervenendo su due aspetti fondamentali: il valore limite di esposizione e le misure da adottare in caso di superamento.

Si stabilisce il nuovo valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore. La disposizione recepisce il valore aggiornato previsto dalla Direttiva e introduce misure immediate  in caso di superamento. Per tale valore limite di esposizione, fino al 20 dicembre  2029, la tecnica di misurazione è costituita dalla microscopia in contrasto di fase, in relazione a quanto previsto dall’articolo 253 modificato.

Il successivo valore limite previsto a decorrere dal 21 dicembre 2029, in accordo con l’articolo 1, paragrafo 7, della Direttiva è stato fissato tenendo conto che, a decorrere da tale data, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm.

[...] Segue in allegato

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024