
TUS: attuazione direttiva amianto lavoro Dlgs 31 dicembre 2025 n. 213 / Note 2026
ID 25287 | 10.01.2026 / In allegato note complete
Pubblicato, nella GU n. 6 del 09 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213, attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in vigore dal 24 gennaio 2026.
La direttiva (UE) 2023/2668 estende il campo di applicazione a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti in maniera attiva o passiva. Tale ampliamento è giustificato dal fatto che l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia di categoria 1 A, così come previsto dall’allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal considerando 3 della direttiva (UE) 2023/2668, che prevede “(…) La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro”, nonché dal considerando 5 della direttiva (UE) 2023/2668 che prevede “(…) Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli”.
L’ambito di applicazione delle misure di protezione sono estese a tutte le attività lavorative che comportano esposizione ad amianto, diretta o indiretta, mediante l’introduzione di una norma specifica all’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213, pur non richiesta da alcuna disposizione della Direttiva.
I profili generali della direttiva (UE) 2023/2668, riguardano l’introduzione del principio di riduzione dell’esposizione al livello più basso tecnicamente, prevedendo nuovi e più stringenti limiti di esposizione, richiedendo metodi di misurazione più sensibili, con scadenze previste per il 21 dicembre 2025 (per l'attuazione del nuovo limite) e il 2029 (per l'adozione della microscopia elettronica). La Direttiva punta a una maggiore protezione dei lavoratori, introducendo anche requisiti più dettagliati per la formazione e la sorveglianza sanitaria e obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate.
Nello dettaglio:
- la Direttiva abbassa il limite massimo di amianto nell'aria, introducendo un valore di 0,01 fibre/cm³ (10 fibre/litro) da rispettare entro il 21 dicembre 2025;
- si promuove l'uso della microscopia elettronica per la misurazione delle fibre di amianto più sottili e più pericolose;
- la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria, anche per le esposizioni sporadiche e di debole intensità, per garantire un controllo più attento della salute dei lavoratori.
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Le presenti note permettono una lettura delle modifiche normative apportate dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in merito alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.
In particolare, sono oggetto di modifica i seguenti articoli del TUS:
Art. 244 - Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità
Art. 246 - Campo di applicazione
Art. 247 - Definizioni
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 250 - Notifica
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 252 - Misure igieniche
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 254 - Valore limite
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261 Patologie da amianto
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Viene introdotto un nuovo allegato al TUS e precisamente:
Allegato XLIII-ter. (articoli 244 - 261) (Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie)
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Illustrazioni interventi normativi Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213
L’articolo 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 244, comma 3, lettera a), per renderlo congruente con il Capo III del Titolo IX , come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.
La modifica introduce il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all’amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell’articolo 261. Si rafforza così il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale, in linea con il nuovo allegato XLIII ter del TUS.
Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità: Neoplasie correlate all'amianto
Art. 244 - Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità
[...]
3. Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto; (1)
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
(1) Lettera sostituita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Campo di applicazione
L’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 246, estendendo il campo di applicazione delle misure di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.
Art. 246 - Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro. (1)
(1) Articolo sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A
L’articolo 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 247 in materia di definizioni. Con tale articolo viene integrata la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Art. 247 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (1):
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
(1) Alinea modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Individuazione presenza di amianto
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica il comma 1 dell’articolo 248 in materia di individuazione della presenza di amianto.
La disposizione introduce un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristruturazione.
In particolare:
- il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche acquisendo informazioni dai proprietari dei locali, da altri datori di lavoro o da fonti documentali pertinenti;
- per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 (che ha vietato l’uso dell’amianto), l’obbligo informativo è rafforzato in quanto il datore di lavoro deve attivarsi per ottenere dati da più fonti, inclusi i registri;
- qualora le informazioni non siano disponibili o siano insufficienti, il datore di lavoro è tenuto a far eseguire un esame diretto da parte di un operatore qualificato, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali;
- i risultati dell’esame devono essere acquisiti prima dell’inizio dei lavori;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di condividere, su richiesta, le informazioni ottenute con altri datori di lavoro che operano nello stesso sito, esclusivamente ai fini del rispetto dell’obbligo di verifica.
L’obiettivo è quello di anticipare la gestione del rischio, evitando che l’amianto venga scoperto solo in corso d’opera, con conseguente pericolo per i lavoratori e ritardi operativi.
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame. (1)
(1) Articolo sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Valutazione del rischio
L’articolo 5 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 249, in materia di valutazione del rischio In particolare:
- si stabilisce che la rimozione dell’amianto debba avere priorità rispetto ad altre forme di bonifica. Il datore di lavoro deve valutare il rischio e orientare le scelte verso l’eliminazione della fonte di esposizione, in linea con il principio di minimizzazione previsto dalla Direttiva;
- la norma impone al datore di lavoro un obbligo valutativo più stringente: il datore di lavoro non solo deve stimare la natura e il grado dell’esposizione, ma deve anche orientare le scelte tecniche verso la rimozione dell’amianto come misura preferenziale;
- al comma 2 è stato soppresso il riferimento agli articoli 259 e 260 comma 1, relativamente all’obbligo di riduzione dell’esposizione, iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, eliminando, sulla base del considerando 8 della Direttiva (UE) 2023/2668, alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità e tenuto conto che tali deroghe non possono essere applicate a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto, mantenendo la deroga solo alla notifica di cui all’art. 250. Per le medesime ragioni, è stato soppresso, altresì, il riferimento all’articolo 251, comma 1, non espressamente previsto dalla Direttiva, sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale “(…) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”.
Art. 249 - Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto. (1)
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica l’articolo 250 (2) nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
[...]
(1) Comma aggiunto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(2) Parole "non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1" sostituite da "non si applica l'articolo 250" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Notifica all’organo di vigilanza
L’articolo 6 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 250 in materia di notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori.
In particolare:
- la notifica all'organo di vigilanza competente deve essere effetuata prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristruturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro;
- sono apportate modifiche relativamente alla descrizione sintetica della notifica, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2668, riformulando le lettere da a) a f), specificando con maggiore dettaglio le informazioni da includere nella notifica e prevedendo che la documentazione debba includere informazioni detagliate su cantiere, lavoratori, DPI, procedimenti e che debba essere conservata per 40 anni. La misura garantisce tracciabilità e vigilanza, come richiesto dalla Direttiva. La conservazione quarantennale è coerente con le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate.
Art. 250 - Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. (1)
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare. (2)
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d) , deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni. (3)
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
(1) Comma sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(2) Comma sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(3) Comma aggiunto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Misure di prevenzione e protezione
L’articolo 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 251 introducendo un insieme articolato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.
In particolare:
- viene rafforzato il principio di riduzione al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro per tutte le attività che possono dare luogo ad esposizione all’amianto;
- si introducono misure tecniche e organizzative per tuyte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, l’obbligo di DPI respiratori, decontaminazione, riposo, ventilazione e pulizia. Si specifica, al riguardo, che le modifiche di cui alla lettera c) e d) del decreto legislativo, che incidono, rispettivamente, sulle lettere b) e c) dell’articolo 251 si rendono necessarie per ragioni di organicità e sistematicità del testo normativo in parola. Inoltre, la soppressione del secondo periodo della lettera b) attualmente vigente è giustificata dall’assorbimento della previsione nella nuova formulazione dell’articolo 254, come di seguito illustrato. Viene, altresì, recepito il principio di protezione integrata, con riferimento all’art. 3 della direttiva;
- viene corretto il riferimento al comma 3 dell’articolo 249 del decreto legislativo con il comma 2, per coerenza normativa. Al riguardo si precisa che trattasi di mera correzione di un refuso;
- ulteriori misure sono previste per quanto riguarda i rifiuti, includendo anche le operazioni di scavo di pietre verdi tenuto conto che “pietre verdi", è il termine di uso comune con il quale si identificano le ofioliti, rocce magmati che e metamorfiche. Tali rocce sono suscettibili di contenere minerali di amianto e, pertanto, è importante conoscere dove si possono trovare, sopratutto in tema di gestione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile, (1) al di sotto del valore limite fissato nell'rticolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto é (2) limitato al numero più basso possibile;
b) ove l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria; (3)
c) nei casi di cui alla lettera b) , l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d) (4)
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 2, (5) si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali:
1) l’eliminazione della polvere di amianto;
2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti; (6)
e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione; (7)
e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione; (7)
f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione; (8)
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono (9) stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento. (10)
Note
(1) Parole "in ogni caso" sostituite da " comunque, al più basso valore tecnicamente possibile" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(2) Parole "deve essere" sostituite da "é" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(3) Lettera b) sostituita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(4) Lettera c) sostituita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(5) Parole "comma 3" sostituite da "comma 2" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(6) Lettera e) sostituita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(7) Lettere e-bis) ed e-ter) aggiunte dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(8) Lettera f) sostituita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(9) Parole "devono essere" sostituite da "sono" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(10) Lettera h) sostituita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Misure igieniche
L’articolo 8 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 252 in materia di misure igieniche, con l’obiettivo di chiarire e rafforzare il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell’amianto. Tale intervento normativo, pur non recependo una specifica disposizione della direttiva (UE) 2023/2668 si è resa, tuttavia, necessaria per ragioni di organicità e sistematicità.
Art. 252 - Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: (1)
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Note
(1) Alinea modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Controllo dell'esposizione
L’articolo 9 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 253 in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell’esposizione all’amianto e introducendo l’obbligo di microscopia elettronica. La disposizione aggiorna il sistema di monitoraggio dell’esposizione professionale all’amianto, introducendo criteri più rigorosi e tecnologie avanzate per la rilevazione delle fibre aerodisperse.
In particolare:
- introduce l’obbligo di misurazione regolare della concentrazione di fibre mediante campionamento personale e ambientale. In particolare, si rappresenta che il campionamento ambientale è stato introdoto sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale “(…) gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”. Infine, l’espunzione della locuzione “tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249” dal comma 1 è giustificata dal riconoscimento dell’amianto quale agente cancerogeno di categoria 1A che, in quanto tale, non consente deroghe alle misure ordinarie di protezione in caso di esposizione di debole intensità.
Al riguardo, si specifica che il campionamento personale è effettuato direttamente sul lavoratore e consente di rilevare la concentrazione di fibre nell’aria respirate durante l’attività. Il campionamento ambientale, invece, è eseguito nell’aria confinata nel luogo di lavoro, come integrazione al campionamento personale, per valutare la dispersione generale delle fibre. La combinazione dei due metodi di rilevazione permette di ottenere un quadro completo e attendibile dell’esposizione, sia individuale che collettiva, e di verificare l’efficacia delle misure di contenimento e protezione adottate;
- viene integrato il riferimento al personale qualificato per il prelievo dei campioni. Questa modifica non altera il contenuto sostanziale del comma, ma ne rafforza la coerenza normativa, richiamando esplicitamente il quadro regolatorio già vigente in materia di qualificazione dei laboratori e degli operatori;
- interviene sul comma 4 dell’articolo 253 per ragioni di chiarezza normativa, specificando che il riferimento normativo è all'articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996;
- stabilisce che dal 21 dicembre 2029 le misurazioni dovranno essere effettuate con microscopia elettronica (SEM/TEM). Al riguardo si chiarisce che fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti, mentre dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effetuata tramite microscopia eletronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. Tale previsione è in linea con il considerando 17 della Direttiva ai sensi del quale occorre tenere conto “della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico” e “al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti relativi alla misurazione delle fibre di amianto, è opportuno prevedere un periodo di recepimento pari a sei anni”;
- il nuovo comma 6-bis chiarisce che i metodi di campionamento e conteggio devono essere conformi alle disposizioni tecniche vigenti.
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. (1)
2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto durante l’attività lavorativa. (2)
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all’articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. (3) I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti è (4) tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. (5)
6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio. (6)
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Note
(1) Comma 1 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(2) Comma 2 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(3) Parole "del servizio di cui all’articolo 31" sostituite da "del servizio di cui all’articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(4) Parole: "deve essere" sono sostituite da "è" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(5) Comma 6 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(6) Comma 6-bis) aggiunto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
Valore limite
L’articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 254 in materia di valore limite, intervenendo su due aspetti fondamentali: il valore limite di esposizione e le misure da adottare in caso di superamento.
Si stabilisce il nuovo valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore. La disposizione recepisce il valore aggiornato previsto dalla Direttiva e introduce misure immediate in caso di superamento. Per tale valore limite di esposizione, fino al 20 dicembre 2029, la tecnica di misurazione è costituita dalla microscopia in contrasto di fase, in relazione a quanto previsto dall’articolo 253 modificato.
Il successivo valore limite previsto a decorrere dal 21 dicembre 2029, in accordo con l’articolo 1, paragrafo 7, della Direttiva è stato fissato tenendo conto che, a decorrere da tale data, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm.
Art. 254 - Valore limite
1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bis. (1)
2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione. (2)
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo regolari (3), in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Note
(1) Comma 1 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(2) Comma 2 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(3) La parola "necessari" è sostituita da "regolari" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro).
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