Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
(GU n.251 del 25-10-1996 - S.O. n. 178)
Art. 1. Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unita' prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 3. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassono in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 4. Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonche' gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 5. I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione medesima.
Roma, 14 maggio 1996
Il Ministro della sanita' GUZZANTI
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO'
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 270
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