Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 14858 | 01.11.2021 / Tabelle di lettura nel documento allegato
Il Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli di attività individuati come:
- Attività di livello 3
- Attività di livello 2
- Attività di livello 1
Il Documento allegato suddivide, per i Livelli di attività 1, 2, 3, i contenuti dei relativi corsi di formazione per i lavoratori incaricati addetti antincendio (allegtob III). Disponibile, inoltre, tabella di confronto tra le attività di Livello 3 e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (p. 4.1).
Non sono più previste le Classificazioni in Rischio di incendio Basso, Medio, Alto del DM 10 Marzo 1998 - Vedi
Il DM 10 Marzo 1998 è abrogato dal 29.10.2022 dall'entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021 (Minicodice).
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I punti principali
1. Formazione degli addetti al servizio antincendio
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III del Decreto 2 settembre 2021.
2. Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
3. Aggiornamento formazione antincendio
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
4. Organizzazione Corsi
I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
...
Livelli attività
Attività di livello 3 | Attività di livello 2 | Attività di livello 1 |
p. 3.2.2 | p. 3.2.3 | p. 3.2.4 |
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: 2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG). |
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; 2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG). |
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. 2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG). |
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...
Tabella di raffronto Attività di Livello 3 / Idoneità tecnica VVF (differenze in rosso)
Attività di livello 3 | Idoneità tecnica VVF |
p. 3.2.2 | p. 4.1 |
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; |
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512: a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; |
(*) Probabile errore (non esiste Art. 183 comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)
...
segue in allegato
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.237 del 04.10.2021)
Entrata in vigore: 04.10.2022
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