Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura 2021/2022
ID 14858 | 01.11.2021 / Tabelle di lettura nel documento allegato
Attenzione:
Invitiamo i Gentili Clienti ad effettuare di nuovo il download del Documento delle h. 11.45 (02.11.2021), per adeguamenti testo, aggiustamenti grafici e nota Classificazioni di cui al DM 10 Marzo 1998.
Il Decreto 2 settembre 2021(Decreto GSA Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli di attività individuati come:
- Attività di livello 3 - Attività di livello 2 - Attività di livello 1
Il Documento allegato suddivide, per i Livelli di attività 1, 2, 3, i contenuti dei relativi corsi di formazione per i lavoratori incaricati addetti antincendio (allegtob III). Disponibile, inoltre, tabella di confronto tra le attività di Livello 3 e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (p. 4.1).
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
3. Aggiornamento formazione antincendio
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
4. Organizzazione Corsi
I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. ...
Livelli attività
Attività di livello 3
Attività di livello 2
Attività di livello 1
p. 3.2.2
p. 3.2.3
p. 3.2.4
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ; j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
...
...
... Tabella di raffronto Attività di Livello 3 / Idoneità tecnica VVF(differenze in rosso)
Attività di livello 3
Idoneità tecnica VVF
p. 3.2.2
p. 4.1
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; j) alberghi con oltre 100 posti letto;campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; m) uffici con oltre 500 persone presenti; n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m; p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (*)
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
UNI ISO 20816-3:2023 / Misurazione e valutazione vibrazione macchinari industriali P>15 KW - 120 < V < 30 000 r/min ID 22995 | 23.11.2024 / In allegato Preview Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di…
Leggi tutto
DPCM 14 ottobre 1997 n. 412 / Attivita' lavorative a rischio elevato vigilanza Ispettorati del lavoro DPL ID 22994 | 23.11.2024 / In allegato Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere…
Leggi tutto
Circolare MLP 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3 ID 11993 | 23.11.2024 / In allegato Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica Collegati[box-note]Legge 2 febbraio…
Leggi tutto
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 44 del 01/11/2024 N. 34 A12/03032/24 Svezia Approfondimento tecnico: Lumaca giocattolo Il prodotto Snail run fast, mod. RS-9024C, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva…
Leggi tutto
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 43 del 25/10/2024 N. 52 INFO/00117/24 Svezia Approfondimento tecnico: Orecchini Il prodotto, di marca uSisi designs, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006…
Leggi tutto
REACH-CLP-OSH_2024 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica / Nov. 2024 ID 22988 | 22.11.2024 / Reg. ER - INAIL (Convegno di Ambiente-Lavoro 2024 - Bologna 21 Novembre 2024) "Agenti Cancerogeni, Mutageni, tossici per la Riproduzione e che destano molta preoccupazione per la salute". Il presente…
Leggi tutto
ADR 2027: Draft amendments to annexes A and B | WP 116th Sess. November 2024 / into force on 1 January 2027 ID 22987 | 22.11.2024 Report of the Working Party on its 116th session (05 - 08 November 2024) - ECE/TRANS/WP.15/269 (22 November 2024) Add more in attachment ... Fonte: UNECE
Leggi tutto
UNI/TS 11963:2024 | Linee guida rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi ID 22986 | 22.11.2024 / In allegato Preview UNI/TS 11963:2024 Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti…
Leggi tutto
Dossier scuola 2024 ID 22985 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione illustra tutte le attività condotte dalle strutture centrali e territoriali dell’Inail nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza. Nel testo, anche un riepilogo…
Leggi tutto
Uffici - Quaderni dell'Efficienza Energetica / ENEA 2024 ID 22984 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Immobiliare ad uso UFFICI è l’ottavo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione con Assoimmobiliare nell’ambito…
Leggi tutto
UNI ISO 20816-3:2023 / Misurazione e valutazione vibrazione macchinari industriali P>15 KW - 120 < V < 30 000 r/min ID 22995 | 23.11.2024 / In allegato Preview Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di…
Leggi tutto
REACH-CLP-OSH_2024 - Aggiornamenti sulla sicurezza chimica / Nov. 2024 ID 22988 | 22.11.2024 / Reg. ER - INAIL (Convegno di Ambiente-Lavoro 2024 - Bologna 21 Novembre 2024) "Agenti Cancerogeni, Mutageni, tossici per la Riproduzione e che destano molta preoccupazione per la salute". Il presente…
Leggi tutto
ADR 2027: Draft amendments to annexes A and B | WP 116th Sess. November 2024 / into force on 1 January 2027 ID 22987 | 22.11.2024 Report of the Working Party on its 116th session (05 - 08 November 2024) - ECE/TRANS/WP.15/269 (22 November 2024) Add more in attachment ... Fonte: UNECE
Leggi tutto
UNI/TS 11963:2024 | Linee guida rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi ID 22986 | 22.11.2024 / In allegato Preview UNI/TS 11963:2024 Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti…
Leggi tutto
Uffici - Quaderni dell'Efficienza Energetica / ENEA 2024 ID 22984 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Immobiliare ad uso UFFICI è l’ottavo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione con Assoimmobiliare nell’ambito…
Leggi tutto
ISO 12100:2010 in revisione: attesa 2026 - Scheda allegata ID 22983 | 21.11.2024 / News seguita - Download Scheda 21.11.2024 Il Documento attualmente in sviluppo (DIS) è alla fase 4 (di registrazione) del life cycle di ISO e potrebbe raggiungere la fase 6 (di pubblicazione) nel 2026. Seguiranno…
Leggi tutto
Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 / Qualificazione delle stazioni appaltanti ID 22979 | 21.11.2024 / In allegato Circolare MIT n. 279 del 18 novembre 2024 - Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici…
Leggi tutto
UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro ID 22978 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 12480-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità La norma definisce le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru attraverso l'implementazione di metodi di…
Leggi tutto
Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 / Agg. tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro ID 22977 | 21.11.2024 / In allegato Nota MLPS n. 14843 del 20 Novembre 2024 - Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro Con riferimento all’oggetto,…
Leggi tutto
UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal…
Leggi tutto