Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 16810 | 23.10.2023 / In allegato Modulo
Il Modulo “INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo” (R.I) è utilizzabile dai lavoratori che intendono denunciare violazioni contrattuali/patrimoniali in relazione alla propria posizione lavorativa.
La R.I. può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da lavoratori, rappresentanti sindacali o altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza e deve essere accompagnata da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).
Per presentare una richiesta d’intervento è possibile recarsi personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro o compilare l’apposito modulo, disponibile online in diverse lingue, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato. Il modulo, compilato e firmato, può essere inviato per posta ordinaria o per posta elettronica.
N.B. Il modulo di R.I. non consente di impugnare un licenziamento: Vedi Documento
Il modello difatti può essere presentato al fine di richiedere e denunciare:
- altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, etc.
Per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamento economico astensione/congedo di maternità, trattamento di malattia, qualora non emergano fattispecie di carattere strettamente sanzionatorio, la richiesta sarà trasmessa all’INPS ovvero il richiedente sarà invitato a rivolgersi alla sede dell’Istituto previdenziale territorialmente competente.
Ai sensi del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 “nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo all’Ispettorato territoriale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.
Non sono accolte richieste anonime presentate a mezzo posta, email, fax o telefono, fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati.
Inoltre, la semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non comporta per l’amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale.
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Fonte: INL
Vedi Documento Modalità di contestazione del licenziamento / Note
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