Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 23.4.2015 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del giudizio dibattimentale, ha assolto perché il fatto non sussiste Z.X. dal reato di cui all'art.64, comma 1 lett.a) d. Lgs 81/2008 per aver omesso, in qualità di datore di lavoro, di curare che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di legge attese le pessime condizioni igieniche dei locali, il mancato controllo degli estintori, la mancata apertura delle porte adibite ad uscita di emergenza verso l'esterno e la mancata adozione di accorgimenti atti ad impedire la diffusione di odori e vapori prodotti dalle operazioni di manipolazione di prodotti nocivi.
Avverso la suddetta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che in virtù della disposizione di cui all'art.24 d.lgs 758/1994 le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si estinguono solo se il contravventore ottemperi agli obblighi di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza e successivamente provveda al pagamento della relativa oblazione, di talché la ritenuta irritualità della notifica, in seguito all'adempimento delle prescrizioni, dell'invito al pagamento dell'oblazione, non risultando la destinataria presente sul territorio nazionale, non potrebbe mai precludere l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore, venendosi altrimenti ad attribuire a quest'ultimo la possibilità di eludere ogni sanzione con il sol fatto di rendersi irreperibile.