P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bocchini Enrico e Lippi Manlio per essere i reati estinti per morte degli imputati e revoca nei confronti degli stessi le statuizioni civili; agli effetti penali: annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Tupini Giorgio, limitatamente ai capi e), p.o. Cossu [proc. n. 673/2006]; 1), p.o. Codiglia, 9), p.o. Bergamasco, 10), p.o. Cosciani, 13), p.o. Bertogna, 14), p.o. Fragiacomo, 15), p.o. Giuriato, 16), p.o. Muscella, 17), p.o. Belci, 23), p.o. Soranzio, 24), p.o. Clagnan, 25), p.o. Moraro, 27), p.o. Martinelli [proc. 174/2009]; 1), p.o. Savignano, e 10), p.o. Dovoli [proc. 120/2006]; 5), p.o. Tofful, 6), p.o. Parenzan, 14), p.o. Pahor, 15), p.o. Da Prà e 23), p.o. Clapiz [proc. 769/2009] per essere i reati estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Antonini Corrado, limitatamente ai capi 7), p.o. Margarit, 8), p.o. Michelino, 13), p.o. Bertogna, 15), p.o.
Giuriato, 25), p.o. Moraro e 27), p.o. Martinelli [proc. n. 174/2009]; 1), p.o. Savignano [proc. 324/2009] per essere i reati estinti per prescrizione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Abbona Mario, limitatamente ai capi 1), p.o. Codiglia, 7), p.o. Margarit, 8), p.o. Michelino, 9), p.o.
Bergamasco, 10), p.o. Cociani, 13), p.o. Bertogna, 14), p.o. Fragiacomo, 15), p.o. Giuriato, 16), p.o. Muscella, 17), p.o. Belci, 23), p.o. Soranzio, 24), p.o. Clagnan, 25), p.o. Moraro e 27), p.o. Martinelli [proc. 174/2009], 1), p.o. Savignano e 10), p.o. Dovoli [proc. 324/2009] per essere i reati estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Schivi Roberto, limitatamente ai capi 1), p.o. Codiglia, 7), p.o. Margarit, 8), p.o. Michelino, 9), p.o. Bergamasco, 13), p.o. Bertogna, 14), p.o. Fragiacomo, 15), p.o. Giuriato, 16), p.o. Muscella, 25), p.o. Moraro e 27), p.o. Martinelli [proc. 174/2009]; 1), P.o. Savignano e 10), p.o. Dovoli [proc. 324/2009] per essere i reati estinti per prescrizione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Zappi Antonio, limitatamente ai capi 5), p.o. Tofful, 6), p.o. Parenzan e 7), p.o. Rusig [proc. 769/2009] per essere i reati estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Casini Cesare, limitatamente ai capi 5), p.o. Tofful, 6), p.o. Parenzan e 7), p.o. Rusig [proc. 769/2009] per essere i reati estinti per prescrizione; rigetta nel resto i ricorsi;
conferma le statuizioni civili e rinvia per la determinazione della pena relativa ai residui reati ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, dichiarando irrevocabile per essi l'affermazione di penale responsabilità;
annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Massenti Italo, limitatamente ai capi 5), p.o. Tofful, 6), p.o. Parenzan e 7), p.o. Rusig [proc. 769/2009] per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio in riferimento ai restanti capi d'imputazione;
visto l'art. 619 cod. proc. pen.;
rettifica la sentenza impugnata, nei confronti di Antonini Corrado, limitatamente alla declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi c) - persona offesa Benes Paolo, f) persona offesa Gon Vinicio, e I) - persona offesa Soppi Albino [proc.125/2009] e di cui ai capi 12) - persona offesa Lavrencic Bruno - e 20) persona offesa Balzan Lucio [proc. 174/2009], eliminando la stessa, trattandosi di reati non contestati all'imputato. Condanna altresì gli imputati Tupini, Antonini, Abbona, Schivi, Zappi e Casini alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in favore di Benes Alessio, FIOM CGIL, Codacons Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in euro 2500,00 ciascuna , oltre accessori di legge.
Deciso in Roma il 22 febbraio 2018.