Stato normativo
Gli ascensori e i montacarichi, riportati come att. 95 nell’allegato al DM 16/02/82 come “Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.”, non sono stati inseriti nel DPR 151/2011, per cui gli stessi non sono più soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Essi, però, collegando i vari piani fra di loro, rappresentano una via di propagazione dell’incendio, per cui vanno progettati in modo da impedire la diffusione del fumo negli ambienti a loro collegati.
La norma che originariamente si era occupata dell’argomento è stato il DPR 29/05/63, n° 1497.
Con decreto 15 settembre 2005 è stato pubblicato il nuovo regolamento sull’argomento, che abroga la normativa preesistente in materia. Esso modifica anche i punti specifici dei decreti relativi agli edifici di civile abitazione, alle attività ricettive turistico-alberghiere e alle strutture sanitarie.