Linee guida per la prevenzione rischio servizi necroscopici
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Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri
Conferenza Stato - Regioni del 09.11.2017
Approvazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”.
Repertorio Atti n.: 198/CSR del 09/11/2017
Gli ambienti destinati al servizio mortuario devono corrispondere a quanto indicato nel DPR 285/90 e s.m. ed int. che, all'art. 66, definisce in particolare le caratteristiche minime delle sale per autopsie, nonchè rispettare le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 ed inoltre quali luoghi in cui sono prestate attività lavorative devono risultare conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 sui luoghi di lavoro.
Nei confronti del rischio di esposizione ad agenti biologici per le attività nei servizi sanitari, comprese le unita di isolamento e post mortem, richiamate nel campo di applicazione del titolo X e Titolo X Bis del D.lgs. 81/08, trovano applicazione sia le misure tecniche, organizzative e procedurali genericamente previste nell'art. 272 sia le specifiche misure previste dagli articoli 273 e 274 dello stesso decreto.
Va inoltre evidenziato che nel caso di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni l'eventuale riscontro autoptico richiesto dovrà essere effettuato solo nei centri autorizzati o comunque presso centri dotati di anatomia patologica di livello di biosicurezza 3. In caso di sospetta o accertata patologia da microorganismi di gruppo 4 l'esame autoptico non deve essere disposto.
Le linee guida analizzano le varie attività e i punti critici della procedura rispetto a procedure attuate, punti critici e misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza, riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria, attività a rischio per decessi da causa violenta in ambienti esterni, punti critici nell'esecuzione dell'attività e misure di prevenzione, livelli minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro dell' attività per le strutture necroscopiche e funerarie.
Ad esempio nella constatazione del decesso i punti critici sono l’ispezione manuale della salma con possibile contatto con liquidi organici e feci, da percolazione da lesioni cutanee o provenienti da orifizi naturali, contaminazione superficie esterna dei DPl (camice, mascherina, occhiali), contaminazione accidentale della modulistica utilizzata.
Le misure di prevenzione indicano l’utilizzo dei DPI e attuazione di procedure corrette nel togliere gli stessi, evitando di toccare la superficie esterna e procedere ad immediata igiene delle mani con adeguato lavaggio prima di procedere agli adempimenti amministrativi.
La disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia e e deve essere accompagnata da una valutazione del rischio, sulla base della quale individuare le misure di protezione necessarie, e dalla realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento.
Tabella - DPI Linee guida Conferenza Stato - Regioni del 09.11.2017
Le linee guida prevedono anche l’attività di formazione e di prevenzione. Il lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito al rischio specifico che deve essere rinnovata per trasferimento o cambiamento di mansioni, per introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, in seguito al verificarsi di esposizioni ad agenti biologici.
Nelle strutture o servizi sanitari dove si fa uso di dispositivi medici taglienti, ii datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla vita professionale secondo quanto prescritto dagli articoli 286-ter e -quater del D.Lgs. 81/08.
Fonte: Conferenza Stato - Regioni
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