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ID 25714 | 10.03.2026 / In allegato
La UNI EN ISO 45001:2023, riferimento centrale per i Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, introduce l’approccio basato sul risk-based thinking, che considera sia i rischi per la salute e la sicurezza sia quelli organizzativi e gestionali.
Il legame stabilito tra i reati legati alla salute e la sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/01, è ormai da quasi 20 anni una pietra miliare del nostro ordinamento, eppure continua ad essere oggetto di commenti, letture non univoche, applicazioni a macchia di leopardo e interpretazioni giurisprudenziali sempre più di dettaglio che continuano ad arricchire il dibattito.
Questo testo, lungi dal pretendere di fornire una disamina approfondita sul tema, vuole soffermarsi sull’utilità della norma UNI EN ISO 45001:2023 nel prevenire la “colpa in organizzazione”, cioè quell’elemento rimproverato sovente alle imprese quando vengono giudicate responsabili ai sensi del d.lgs. 231/01.
Si ritiene utile fornire una breve disamina del contesto giuridico che tocca i temi trattati.
Il d.lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Tale responsabilità può comportare pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive che però possono essere comminate all’ente solo per una serie di reati ben definita: i cosiddetti “reati presupposto”. Dal 2007, tra i reati che possono comportare il riconoscimento della responsabilità in parola vi sono anche quelli previsti dagli articoli 589 e 590 del c.p. e quindi l’omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il d.lgs. 231/01 (poi ripreso dall’art. 30 del d.lgs. 81/08) stabilisce che se l’ente adotta ed attua efficacemente un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire “i reati della specie di quello verificatosi”, l’ente, può beneficiare dell’ ”efficacia esimente”, cioè dell’esclusione della responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne la prevenzione dei reati legati a salute e sicurezza sul lavoro il MOG (che per questa fattispecie chiamiamo MOG-SSL) deve essere conforme ai requisiti puntualmente declinati dall’art. 30 del d.lgs. 81/08. Tra essi spiccava (nella formulazione in vigore fino a pochi mesi fa) il comma 5 che così recitava:
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o
al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.
Non sfugga che la norma riconosceva la “presunzione di conformità” ai MOG-SSL “definiti conformemente” ad un SGSL strutturato secondo i due riferimenti citati, dando chiaramente una fortissima indicazione sull’opportunità di riferirsi a questi documenti nel predisporre un modello idoneo a prevenire questo tipo di reati. È evidente che la citata presunzione di conformità valeva solo per questi due riferimenti e non anche per quei MOG-SSL che, seppur legittimamente, erano definiti utilizzando altri riferimenti.
Nel rinviare ad altra sede la lettura esegetica dell’art. 30 e di questo comma e nel ricordare che sul tema si è espresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si vuole qui sottolineare come
questo comma sancisca in maniera inequivoca lo strettissimo legame tra il MOG-SSL e gli SGSL, le cui caratteristiche sono normalmente definite nell’alveo di norme tecniche, linee guida o simili.
Gli SGSL dell’art. 30 alla luce del d.l. 159/25
Tra i documenti descrittivi degli SGSL citati dall’art. 30 è necessario fare dei distinguo: le linee guida UNI INAIL sono delineate da un documento che, seppur ancora valido, chiaramente risente del periodo storico in cui fu concepito che risale a 25 anni fa; le OHSAS 18001:07 sono state invece formalmente ritirate dopo un lungo periodo di transizione il 30 settembre 2021. Il legislatore del d.lgs. 81/08, consapevole della fisiologica obsolescenza delle norme tecniche, nel già citato comma 5 aveva previsto che “Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6 (ndr la commissione consultiva permanente)”. La pubblicazione della UNI ISO 45001:185 poteva essere l’occasione per fornire tale indicazione. Senza entrare nel merito delle ragioni per cui tale opportunità non è stata colta, si segnala come finalmente questa anacronistica previsione sia stata recentemente superata dal d.l. 159/25 che, raccogliendo la proposta dell’INAIL, ha modificato l’art. 30 con la seguente formulazione:
All’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024»;
b) omissis
In effetti, a prescindere da questa doverosa e quanto mai opportuna modifica normativa, la sostituzione sul mercato della OHSAS 18001 con la UNI EN ISO 45001:2023 era già stata accettata da più parti anche ai fini di cui all’art. 30, ma è evidente che la formalizzazione in un atto normativo rende il tutto più coerente, in quanto consente di riconoscere, anche giuridicamente, la presunzione di conformità anche per i MOG-SSL definiti conformemente alla UNI EN ISO 45001:2023.
Al di là dei dettagli giuridici, si vuole qui sostenere che le caratteristiche (o meglio i requisiti) della UNI EN ISO 45001:2023 sono estremamente più adatti a “definire” un MOG-SSL idoneo ed efficace ai fini dell’art.30 di quanto non fosse la OHSAS 18001 o di quanto non siano le linee guida UNI INAIL.
[...] Segue in allegato
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