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ID 24769 | 21.10.2025 / In allegato
Nota VVF n. 0016868 del 14 Ottobre 2025
OGGETTO: Assoggettabilità delle cantine che detengono vino in botti di legno ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Chiarimenti operativi.
Sono pervenuti a questa Direzione Centrale quesiti circa l’assoggettabilità delle cantine che detengono vino in botti di legno destinate al deposito e/o all’affinamento del prodotto finito o in corso di maturazione. La presente circolare fornisce indirizzi per uniformare l’attività istruttoria dei Comandi, chiarendo che tali fattispecie, di per sé, non sono ricomprese tra le attività dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e, pertanto, non sono soggette ai relativi procedimenti di prevenzione incendi quando non coesistono altre attività soggette, sulla scorta delle considerazioni di seguito rappresentate.
Le voci dell’Allegato I riferite a depositi o impianti di liquidi infiammabili o combustibili presuppongono la presenza di sostanze o miscele classificate come tali ai fini antincendio. Il vino, per la sua natura e per il titolo alcolometrico ordinariamente compreso tra il 10% e il 15% in volume, non rientra nelle categorie di liquidi infiammabili rilevanti ai fini dell’assoggettabilità. Per la stessa ragione non trova applicazione la voce relativa ai depositi o alle rivendite di alcoli ad elevata gradazione, la quale contempla espressamente prodotti con gradazione superiore al 60% in volume: il vino ne è pertanto escluso.
Parimenti, non appare riconducibile alla voce concernente i depositi di legnami e prodotti affini la mera presenza di botti di legno. Tali manufatti, nel contesto della “cantina”, non costituiscono oggetto di deposito merceologico di legname, bensì attrezzature funzionali al ciclo produttivo (affinamento e conservazione del vino). La tipizzazione della voce richiamata ha natura merceologica e riguarda stoccaggi di legname quale materia prima o semilavorato, fattispecie diversa dall’impiego di botti quali contenitori di processo.
Con particolare riferimento alla voce n. 70 dell’Allegato I del DPR 151/11 (“Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg”), si precisa che i locali “cantina” destinati all’affinamento e alla conservazione del vino in botti di legno non sono riconducibili alla fattispecie di deposito di merci e materiali combustibili.
Le botti di legno costituiscono infatti attrezzature funzionali al ciclo (contenitori di processo) e non “merci in deposito”; il contenuto principale (vino) non è una merce combustibile ai fini dell’Allegato I.
Pertanto, la sola presenza di botti di legno contenenti vino non integra neanche la fattispecie della voce n. 70.
Si evidenzia, infine, che l’Allegato I non reca una voce specifica per impianti o stabilimenti enologici e, più in particolare, per le cantine, mentre contempla altre attività alimentari tipizzate (ad esempio mulini, zuccherifici e simili). In assenza di una ricomprensione espressa e mancando i presupposti delle voci sopra richiamate, l’attività di cantina, limitatamente alla detenzione di vino in botti di legno per deposito o affinamento, non è soggetta ai procedimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
Resta fermo che l’insediamento nel quale si svolge attività di cantina può risultare soggetto al D.P.R. n. 151/2011 qualora coesistano altre attività riconducibili a voci dell’Allegato I, ciascuna da valutare autonomamente secondo le pertinenti disposizioni (a titolo esemplificativo, la presenza di serbatoi per gas combustibili o altri combustibili liquidi oltre soglia, centrali termiche, gruppi elettrogeni, depositi di alcoli ad elevata gradazione, ovvero altri depositi merceologici tipizzati).
Si confida nella consueta collaborazione delle Direzioni Regionali e Interregionali, che vigileranno sulla uniforme applicazione dei criteri qui indicati, fornendo ai Comandi dipendenti, ove necessario, il supporto interpretativo.
[...]
Fonte: VVF
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