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Agenti cancerogeni, mutageni e ionizzanti: esame preliminare CdM

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Agenti cancerogeni mutageni e ionizzanti esame preliminare CdM

Sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni, mutageni e ionizzanti: esame preliminare CdM

Update 09 Giugno 2020

Pubblicato il D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Consiglio dei Ministri n. 26 del 29 Gennaio 2020

Nella seduta del 29 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro ed ha approvato, in esame preliminare, l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (n.b. termine di recepimento IT scaduto da quasi due anni).

Nello specifico:

- Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

Vedi Schema Dlgs attuazione direttiva (UE) 2017/2398

Il testo modifica le norme volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. In particolare, rispetto all’attuale normativa, si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, il testo prevede specifiche modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.

Termine di Recepimento: entro il 17 Gennaio 2020 (scaduto)
Art. 2 direttiva (UE) 2017/2398 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020
La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 ed andrà a modificare/integrare il capo II e gli Allegati XLII e XLIII

- Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute - Ministro dello sviluppo economico - Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.

La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

La Commissione Europea, in data 25.07.2019 ha deferito l'Italia (unico stato dell'UE a non aver adottato alcuna norma di recepimento) alla Corte di giustizia UE per il mancato recepimento delle norme UE sulla radioprotezione.
La Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE a causa del mancato recepimento delle norme fondamentali di sicurezza rivedute in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio). Nel dicembre 2013 gli Stati membri hanno convenuto di recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018 (pertanto scaduto da quasi due anni) e di comunicare alla Commissione le misure e le disposizioni adottate nel diritto nazionale.

La Legge di delegazione europea 2018Legge 4 ottobre 2019 n. 117, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (GU n.245 del 18-10-2019), all'Art. 20 riporta delega al Governo ad introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom:

Art. 20 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 

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Fonte: Consiglio dei Ministri

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico Rischio radiazioni ionizzanti

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